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Sentenza

Sentenza del 16/11/2020 n. 2606 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto il rimborso dell'addizionale del 10% prevista dall'art. 33 del D.L. 78/2010, applicata nell'anno d'imposta 2013 dalla società L. Srl quale sostituto d'imposta. Il contenzioso verteva sulla qualificazione della L. Srl come soggetto appartenente al 'settore finanziario' cui si applica l'addizionale: il ricorrente sosteneva che la società svolgeva esclusivamente attività di consulenza e non era un intermediario finanziario ai sensi del TUB o delle successive definizioni, mentre l'Agenzia affermava che la società rientrava nella nozione normativa richiamando anche il D.Lgs. 87/1992 e le disposizioni del TUB rilevanti.

La decisione

La Commissione d'appello ha accolto l'appello del contribuente, ritenendo che la nozione di 'settore finanziario' per l'applicazione dell'art. 33 debba essere definita con riferimento agli intermediari finanziari disciplinati dal Titolo V del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (TUB). Il Collegio ha escluso la possibilità di un rinvio 'statico' al D.Lgs. 27/01/1992, n. 87 e ha quindi ritenuto fondata la censura del ricorrente. Per la complessità della materia le spese di entrambi i gradi sono compensate.

Norme richiamate

  • art. 33 D.L. 78/2010

    Norma istitutiva dell'addizionale del 10%. La Commissione ha esaminato l'ambito soggettivo di applicazione della norma e ha ritenuto che la qualificazione del soggetto destinatario debba far riferimento alla nozione di intermediario definita dal TUB.

  • D.Lgs. 27/01/1992, n. 87

    Dispositivo abrogato dal d.lgs. 136/2015. L'Agenzia aveva invocato un rinvio a tale decreto per identificare i soggetti finanziari; il Collegio ha escluso che possa operare un rinvio 'statico' a una norma abrogata per definire il perimetro del settore finanziario ai fini dell'art. 33.

  • D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (TUB)

    art. 59 comma 1 lett. b), art. 106, art. 107, art. 1 comma 2 lett. f) numeri 2-12

    Il Collegio ha ritenuto che la nozione di 'settore finanziario' deve coincidere con il comparto degli intermediari disciplinati dal Titolo V del TUB — cioè soggetti autorizzati e, quando previsto, iscritti agli albi della Banca d'Italia. Pertanto solo i soggetti ricompresi in tale perimetro possono essere trattati come appartenenti al settore finanziario ai fini dell'addizionale.

  • D.Lgs. 136/2015

    Ha recepito la direttiva sui bilanci e ha abrogato, dal 16/9/2015, il D.Lgs. 87/1992. La Commissione ha richiamato l'abrogazione per escludere il rinvio statico al decreto abrogato.

  • D.Lgs. 2010 n. 141

    Modifiche al TUB che hanno ristretto la nozione di intermediario autorizzato per determinate attività; citato nel ricorso dell'appellante come elemento a favore di una lettura restrittiva del perimetro degli intermediari.

  • D.Lgs. 142/2018 e art. 162-bis TUIR

    Richiamati dal ricorrente come successive definizioni che, secondo l'appellante, escluderebbero la L. Srl dal settore finanziario. La sentenza prende atto delle diverse definizioni e consolida l'interpretazione che il riferimento corretto è il TUB.

Massime di principio

  • Per l'applicazione di norme fiscali che operano distinzioni in base all'appartenenza al 'settore finanziario', la qualificazione deve essere fatta con riferimento agli intermediari disciplinati dal Titolo V del TUB (soggetti autorizzati e, se previsto, iscritti agli albi della Banca d'Italia).
  • Un riferimento a disposizioni abrogate non produce automaticamente un 'rinvio statico' utile a definire un perimetro soggettivo: se la norma istitutiva non rinvia espressamente ad altra disposizione, è preferibile ricondurre l'interpretazione alla disciplina attuale e organica della materia (es. TUB).
  • La mera indicazione nello statuto di svolgere 'consulenza finanziaria' non è di per sé sufficiente a qualificare una società come intermediario finanziario; è necessario verificare l'inquadramento normativo (autorizzazioni, iscrizioni, attività effettive) richiesto dal TUB.
  • In contenziosi analoghi conviene documentare sia l'oggetto sociale formale sia la concreta organizzazione e le autorizzazioni (es. iscrizione ad albi, autorizzazioni della Banca d'Italia).
  • Se l'Amministrazione fiscale pretende l'applicazione di una norma differenziata per soggetti finanziari, l'onere di mostrare che il soggetto rientra effettivamente nella categoria normativa ricade sull'Amministrazione; il giudice valuterà la corrispondenza tra disciplina vigente e qualificazione pretenduta.

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