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Sentenza

Sentenza del 16/11/2020 n. 676 - Comm. Trib. Prov. Torino

Procedure Cautelari - Iscrizione Ipoteca - Fondo patrimoniale - Legittimità iscrizione - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il giudice ha ritenuto legittima l'iscrizione ipotecaria ex art. 77 DPR 602/73, qualificandola come misura di natura cautelare e alternativa all'esecuzione forzata, e quindi non riconducibile a espropriazione. In conseguenza di ciò non è stata ravvisata violazione dell'art. 170 c.c. Il provvedimento richiama il principio espresso da Cass. SS.UU. n. 15354/2015

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava l'iscrizione ipotecaria ai sensi dell'art. 77 DPR 602/73 su beni compresi nel fondo patrimoniale, sostenendo che tale iscrizione costituisse una forma di espropriazione forzata e violasse la protezione prevista dall'art. 170 c.c. sul fondo patrimoniale

Norme richiamate

  • art. 77 DPR 602/1973

    L'iscrizione ipotecaria prevista dalla norma è una misura cautelare finalizzata a garantire il credito erariale e non costituisce atto di espropriazione forzata; è quindi compatibile con la tutela preventiva del credito

  • art. 170 c.c.

    La tutela del fondo patrimoniale non è automaticamente contraria all'iscrizione ipotecaria cautelare; il giudice ha escluso che l'iscrizione equivalga a violazione del divieto di escussione previsto per il fondo, trattandosi di misura cautelare e non di espropriazione

  • Cass. SS.UU. 15354/2015

    Cass. SS.UU. n. 15354/2015

    La pronuncia è richiamata quale precedente che distingue l'iscrizione ipotecaria cautelare dall'espropriazione forzata e conferma la possibilità di iscrivere ipoteche cautelari nell'ambito della tutela del credito erariale, senza che ciò comporti automaticamente la lesione della disciplina sul fondo patrimoniale

Massime di principio

  • L'iscrizione ipotecaria ex art. 77 DPR 602/73 va interpretata come misura cautelare e non come espropriazione: non determina di per sé la perdita del diritto di proprietà
  • La costituzione del fondo patrimoniale ai sensi dell'art. 170 c.c. non impedisce automaticamente l'iscrizione ipotecaria cautelare; occorre distinguere tra garanzia cautelare e esecuzione forzata
  • Chi impugna l'iscrizione deve dimostrare la manifesta illegittimità dell'atto o che l'iscrizione realizza di fatto un'espropriazione: il semplice vincolo del fondo patrimoniale non è sufficiente per farla annullare
  • In situazioni analoghe è opportuno valutare tempestivamente rimedi processuali (es. opposizione/cautelare) e produrre prove precise sull'effettiva inidoneità della misura cautelare a tutelare il credito
  • La giurisprudenza di legittimità distingue nettamente le misure cautelari dalle misure esecutive: la compatibilità della prima con la disciplina del fondo patrimoniale può essere riconosciuta nei limiti in cui non si traduca in espropriazione

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