Sentenza del 16/11/2020 n. 676 - Comm. Trib. Prov. Torino
Procedure Cautelari - Iscrizione Ipoteca - Fondo patrimoniale - Legittimità iscrizione - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha ritenuto legittima l'iscrizione ipotecaria ex art. 77 DPR 602/73, qualificandola come misura di natura cautelare e alternativa all'esecuzione forzata, e quindi non riconducibile a espropriazione. In conseguenza di ciò non è stata ravvisata violazione dell'art. 170 c.c. Il provvedimento richiama il principio espresso da Cass. SS.UU. n. 15354/2015
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l'iscrizione ipotecaria ai sensi dell'art. 77 DPR 602/73 su beni compresi nel fondo patrimoniale, sostenendo che tale iscrizione costituisse una forma di espropriazione forzata e violasse la protezione prevista dall'art. 170 c.c. sul fondo patrimoniale
Norme richiamate
art. 77 DPR 602/1973
L'iscrizione ipotecaria prevista dalla norma è una misura cautelare finalizzata a garantire il credito erariale e non costituisce atto di espropriazione forzata; è quindi compatibile con la tutela preventiva del credito
art. 170 c.c.
La tutela del fondo patrimoniale non è automaticamente contraria all'iscrizione ipotecaria cautelare; il giudice ha escluso che l'iscrizione equivalga a violazione del divieto di escussione previsto per il fondo, trattandosi di misura cautelare e non di espropriazione
Cass. SS.UU. 15354/2015
Cass. SS.UU. n. 15354/2015
La pronuncia è richiamata quale precedente che distingue l'iscrizione ipotecaria cautelare dall'espropriazione forzata e conferma la possibilità di iscrivere ipoteche cautelari nell'ambito della tutela del credito erariale, senza che ciò comporti automaticamente la lesione della disciplina sul fondo patrimoniale
Massime di principio
- L'iscrizione ipotecaria ex art. 77 DPR 602/73 va interpretata come misura cautelare e non come espropriazione: non determina di per sé la perdita del diritto di proprietà
- La costituzione del fondo patrimoniale ai sensi dell'art. 170 c.c. non impedisce automaticamente l'iscrizione ipotecaria cautelare; occorre distinguere tra garanzia cautelare e esecuzione forzata
- Chi impugna l'iscrizione deve dimostrare la manifesta illegittimità dell'atto o che l'iscrizione realizza di fatto un'espropriazione: il semplice vincolo del fondo patrimoniale non è sufficiente per farla annullare
- In situazioni analoghe è opportuno valutare tempestivamente rimedi processuali (es. opposizione/cautelare) e produrre prove precise sull'effettiva inidoneità della misura cautelare a tutelare il credito
- La giurisprudenza di legittimità distingue nettamente le misure cautelari dalle misure esecutive: la compatibilità della prima con la disciplina del fondo patrimoniale può essere riconosciuta nei limiti in cui non si traduca in espropriazione
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