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Sentenza

Sentenza del 16/11/2020 n. 30 - Comm. Trib. Prov. Asti

L'annotazione del nome di una persona fisica quale percettore di reddito nel file di una società non può assurgere al rango di prova

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'accertamento tributario si fondava sul rinvenimento, presso una società estera coinvolta in indagini per riciclaggio, di file che riportavano provvigioni a favore di soggetti con il cognome del ricorrente in sedi diverse dalla sua residenza. Tale annotazione nominativa è stata utilizzata dall'amministrazione come elemento probatorio per contestare evasione fiscale. Il ricorrente, interrogato da funzionari della Direzione Provinciale nell'ambito dell'inchiesta penale, non ha potuto esercitare compiutamente il contraddittorio endoprocedimentale ex art. 7, comma 7, dello Statuto del Contribuente.

La decisione

Il giudice ha ritenuto che la semplice annotazione del cognome nei file societari non può assumere valore di prova certa dell'identità del percettore e che il ricorrente aveva diritto all'attivazione del contraddittorio endoprocedimentale previsto dallo Statuto del Contribuente. Per tali ragioni l'accertamento fondato su quel materiale è stato considerato carente di prova e viziato nella procedura; l'esito è favorevole al ricorrente, con annullamento/infondatezza dell'accertamento o rinvio per nuovo accertamento conforme alle garanzie procedurali.

Norme richiamate

  • Codice Penale - art. 648-bis

    Il ricorso richiama l'indagine penale per riciclaggio quale contesto fattuale; la norma è citata per identificare il procedimento penale connesso, che ha determinato il sequestro/ritrovamento di documenti utilizzati dall'Amministrazione finanziaria.

  • Statuto del Contribuente (Legge 212/2000) - art. 7 comma 7

    art. 7, comma 7, L. 212/2000

    Il giudice ha affermato il diritto del contribuente al contraddittorio endoprocedimentale prima dell'adozione dell'atto impositivo; l'omissione di tale contraddittorio ha pregiudicato le difese del ricorrente e ha viziato l'accertamento.

  • Principio probatorio in materia tributaria (giurisprudenza/minima evidenza probatoria)

    Viene ribadito che elementi indicativi, quali annotazioni nominali in file aziendali, costituiscono indizi e non prova piena: l'amministrazione deve svolgere idonee indagini integrative e accertare l'effettiva identità del percettore e la titolarità del reddito prima di fondare l'accertamento.

Massime di principio

  • La mera presenza del cognome o di una annotazione nominale in documenti aziendali non vale come prova certa dell'effettivo percettore di redditi: occorrono elementi identificativi aggiuntivi (codice fiscale, anagrafica, congruenza territoriale, riscontri bancari).
  • Quando un accertamento tributario si fonda su documenti o file rinvenuti in indagini penali o presso società estere, l'amministrazione deve verificare l'identità del beneficiario e non limitarsi ad elementi indiziari.
  • Il contraddittorio endoprocedimentale ex art. 7 Statuto del Contribuente è obbligatorio e la sua mancata attivazione può invalide l'atto impositivo: il contribuente ha diritto a spiegare e fornire documenti prima dell'adozione dell'accertamento.
  • Le informazioni raccolte in sedi penali non possono essere automaticamente trasposte in prova amministrativa senza rispettare le garanzie procedurali e l'onere di formazione della prova richiesto in sede tributaria.
  • In presenza di incertezze sull'identità del percettore, l'ufficio dovrebbe procedere a ulteriori indagini (richieste documentali, verifiche bancarie, confronti anagrafici) o limitarsi a misure cautelari anziché emettere un semplice accertamento basato su annotazioni.

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