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Sentenza

Sentenza del 16/11/2020 n. 72 - Comm. Trib. Prov. Biella

Irreperibilità c.d. "relativa" - Mancanza della CAD - Notificazione nulla

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorso contestava la validità della notificazione effettuata nei confronti del contribuente temporaneamente assente (cd. irreperibilità relativa). Si deduceva che la procedura di notifica non si era perfezionata perché non era stata inviata né risultava il ritiro del plico presso l'ufficio postale e mancava la comunicazione di avvenuto deposito (CAD). Di conseguenza si chiedeva l'annullamento della notifica e degli effetti connessi.

La decisione

La corte ha ritenuto nulla la notificazione: ha stabilito che, in caso di irreperibilità relativa, il perfezionamento del procedimento notificatorio avviene con l'invio della comunicazione di avvenuto deposito (CAD) o con il ritiro effettivo del plico presso l'ufficio postale. In assenza di tali condizioni la notifica non si perfeziona e deve essere dichiarata nulla; ne conseguono la cessazione degli effetti della notifica e il riconoscimento della posizione favorevole al contribuente (es. riapertura dei termini o annullamento degli atti adottati sulla scorta della notifica nulla).

Norme richiamate

  • norme del codice di procedura civile in materia di notificazione a mezzo posta

    Le norme sulle notificazioni a mezzo posta sono interpretate nel senso che, quando il destinatario non è reperibile e il plico viene depositato in giacenza presso l'ufficio postale, il procedimento di notifica si perfeziona solo con la comunicazione di avvenuto deposito (CAD) o con il ritiro effettivo del plico; in mancanza la notifica non produce effetti

  • disposizioni del servizio postale relative all'avviso di giacenza e al deposito

    Le regole dell'operatore postale circa l'avviso di giacenza e le certificazioni di deposito sono considerate funzionali alla prova del perfezionamento della notificazione; l'assenza di evidenze di invio della CAD o di ritiro impedisce di considerare adempiuta la notifica

Massime di principio

  • In caso di irreperibilità relativa la notifica a mezzo posta si perfeziona solo con l'invio della comunicazione di avvenuto deposito (CAD) o con il ritiro del plico presso l'ufficio postale; in assenza di entrambe la notifica è nulla.
  • L'Amministrazione che notifica deve custodire e produrre la prova dell'invio della CAD o dell'avvenuto ritiro del plico per opporsi con successo a un'impugnazione basata su nullità della notifica.
  • Dal punto di vista del contribuente, la mancanza della CAD o l'assenza di prova di ritiro costituiscono motivo valido per chiedere l'annullamento della notifica e la riapertura dei termini ove necessario.
  • Per evitare contestazioni future, è consigliabile usare mezzi di notifica alternativi più tracciabili (es. PEC quando prevista e ammessa), oppure assicurarsi che la procedura postale generi prove documentali complete (avviso di giacenza, invio CAD, ricevuta di ritiro).
  • La decorrenza dei termini collegati alla notifica (es. termini per impugnare) non può essere fatta decorrere se manca il perfezionamento della notifica; pertanto i termini non iniziano a decorrere fino a prova valida di perfezionamento.

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