Cassazione Penale, Sentenza n. 27107/2026 del 17/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di appello aveva confermato la condanna di un imputato all'ergastolo con isolamento diurno per omicidio aggravato e rapina aggravata, e aveva condannato la coimputata, in parziale riforma della decisione di primo grado, per omicidio e rapina aggravata, riconoscendole il concorso anomalo ex art. 116 c.p. e negando le attenuanti generiche. Secondo la ricostruzione di merito, i due imputati si erano accordati per introdursi nell'abitazione di una vittima anziana allo scopo di impossessarsi di denaro e gioielli, prevedendo di neutralizzarla con un sedativo; poiché il farmaco non aveva effetto, l'esecutore materiale avrebbe poi strangolato la vittima con un laccio, realizzando un omicidio non voluto dalla coimputata. Il primo ricorrente contestava l'aggravante del nesso teleologico tra omicidio e rapina, sostenendo che l'omicidio non fosse stato mezzo per la rapina, ma un fatto sopravvenuto, estemporaneo e non strumentale, inoltre deducendo che la propria tossicodipendenza avrebbe escluso la coscienza del collegamento tra i reati. La seconda ricorrente contestava la configurabilità del concorso anomalo ex art. 116 c.p., lamentando che lo strangolamento fosse stato una decisione improvvisa del correo, quindi imprevedibile in concreto, e che la motivazione avesse sostituito una previsione astratta alla necessaria prevedibilità concreta; inoltre censurava il diniego delle attenuanti generiche, assumendo che fossero stati trascurati la collaborazione con gli inquirenti, la giovane età, la maternità e il successivo avvio di un percorso di giustizia riparativa. Entrambi, con motivi nuovi, censuravano anche il rigetto dell'accesso alla giustizia riparativa disposto dalla Corte d'assise d'appello dopo la sentenza, sostenendo che il diniego fosse illegittimo perché fondato sull'assenza di ammissione di responsabilità, sulla mancata adesione della persona offesa e su valutazioni che spettavano invece ai mediatori, oltre che sulla asserita mancanza di centri riparativi territorialmente competenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Quanto al primo imputato, ha ritenuto corretta l'affermazione dell'aggravante del nesso teleologico, osservando che bastava la direzione della volontà al reato-fine e l'uso consapevole del reato-mezzo, senza che fosse necessario un significativo intervallo temporale o una perdurante risoluzione criminosa. Ha inoltre reputato inammissibile e comunque indimostrata la deduzione relativa alla tossicodipendenza e alla mancanza di coscienza del collegamento tra i reati. Quanto alla coimputata, la Corte ha ritenuto infondato il motivo sul concorso anomalo, affermando che il dolo d'impeto dell'esecutore esclude al più il concorso ordinario, ma non impedisce la responsabilità ex art. 116 c.p., quando l'evento più grave sia uno sviluppo logicamente prevedibile del fatto programmato e il concorrente si sia affidato alla condotta altrui. La Corte ha valorizzato, ai fini della prevedibilità in concreto, la personalità violenta dell'esecutore, la consapevolezza della ricorrente circa tale pericolosità, il contesto del precedente tentativo fallito, l'accordo per neutralizzare la vittima con un sedativo, e il comportamento successivo di collaborazione all'occultamento del cadavere e della refurtiva. È stato inoltre respinto il motivo sulle attenuanti generiche, ritenendo non sindacabile in cassazione la valutazione di merito, congruamente motivata con riferimento alla strategia processuale, all'occultamento delle tracce, e alla irrilevanza della sola giovane età o maternità. I motivi nuovi sulla giustizia riparativa sono stati dichiarati inammissibili: pur essendo in astratto impugnabile il diniego di accesso ai programmi riparativi, nel caso concreto l'ordinanza era stata emessa dopo la conclusione del giudizio di appello e andava impugnata autonomamente, non mediante motivi nuovi contro la sentenza di merito; inoltre, i nuovi motivi introducevano una censura del tutto estranea ai capi e punti già impugnati.
Norme richiamate
richiamato come base dell'aggravante del nesso teleologico contestata al primo imputato; la Corte afferma che l'aggravante sussiste quando il reato-mezzo è consapevolmente utilizzato per commettere il reato-fine, senza necessità di una perdurante risoluzione criminosa o di un particolare intervallo temporale
richiamato quale aggravante dell'omicidio confermata in appello e non oggetto di specifica diversa censura decisiva nel ricorso
la responsabilità del concorrente anomalo richiede che l'evento diverso sia sviluppo logicamente prevedibile del fatto programmato e che il concorrente si sia affidato alla condotta altrui; la prevedibilità va valutata anche in concreto, considerando personalità dell'esecutore e contesto dell'azione
evocato come forma di concorso ordinario esclusa dalle sentenze di merito per la coimputata, in favore del concorso anomalo ex art. 116 c.p.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
indicata dai ricorrenti quale base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione
richiamato dalla Corte a proposito delle attenuanti generiche, come parametro di valutazione di merito della gravità del fatto e della personalità dell'imputato
richiamato per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali in conseguenza del rigetto dei ricorsi
richiamato dai difensori per il deposito di motivi nuovi; la Corte precisa che essi non possono introdurre capi o punti nuovi della decisione impugnata
richiamato in relazione alla disciplina dell'accesso ai programmi di giustizia riparativa e all'autorizzazione giudiziale al relativo invio
art. 43, comma 3, d.lgs. n. 150 del 2022
richiamato per affermare che l'accesso ai programmi di giustizia riparativa è assicurato a chiunque vi abbia interesse
art. 44 d.lgs. n. 150 del 2022
richiamato per affermare che la giustizia riparativa può essere attivata in ogni stato e grado del procedimento e anche nella fase esecutiva
art. 53 d.lgs. n. 150 del 2022
richiamato per osservare che, anche senza consenso della persona offesa, il percorso riparativo può proseguire con la vittima aspecifica
art. 54, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2022
richiamato per ribadire che la valutazione di fattibilità del programma riparativo spetta esclusivamente ai mediatori
citato nel ragionamento della Corte come riferimento all'aggravante del nesso teleologico/reato-mezzo e reato-fine, secondo cui conta la direzione della volontà al reato-scopo
richiamato in relazione ai possibili effetti favorevoli della giustizia riparativa sul trattamento sanzionatorio
art. 27 Cost.
evocato dalla difesa della coimputata per denunciare un preteso approdo a responsabilità oggettiva, censura disattesa dalla Corte
Massime di principio
- L'aggravante del nesso teleologico ricorre quando l'agente, al momento della consumazione del reato-mezzo, è consapevolmente diretto alla commissione del reato-fine e si serve dell'altro delitto come strumento per realizzare lo scopo perseguito; non è necessario dimostrare una perdurante risoluzione criminosa né un apprezzabile intervallo temporale tra i fatti.
- Ai fini dell'aggravante del nesso teleologico non basta la mera sequenza cronologica dei reati, ma occorre verificare in concreto la relazione funzionale tra il primo delitto e il secondo; tuttavia, una volta accertato che il primo è stato usato consapevolmente per realizzare il secondo, l'aggravante è configurabile anche se la decisione di passare all'ulteriore condotta è maturata nella fase esecutiva.
- Nel concorso anomalo ex art. 116 c.p., il dolo d'impeto dell'esecutore materiale non esclude la responsabilità del concorrente che abbia aderito al reato-base, se l'evento più grave costituisce uno sviluppo logicamente prevedibile del fatto programmato e non derivi da fattori eccezionali.
- La prevedibilità richiesta dall'art. 116 c.p. va accertata anche in concreto, valorizzando personalità dell'esecutore, precedenti, contesto ambientale, modalità del piano criminoso e comportamento successivo del concorrente; non è sufficiente un giudizio astratto.
- Quando il piano criminoso già preveda l'uso di una forma di violenza per neutralizzare la vittima, l'eventuale degenerazione in un reato più grave può restare nel perimetro della prevedibilità ex art. 116 c.p. se la deviazione non presenti caratteri eccezionali.
- In sede di legittimità la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche è censurabile solo se mancante, contraddittoria o manifestamente illogica; altrimenti la valutazione di merito resta insindacabile.
- La sola giovane età dell'imputato non impone il riconoscimento delle attenuanti generiche: occorre che emerga un effettivo riflesso sulla maturità e sulla capacità di valutazione del comportamento.
- I motivi nuovi in cassazione non possono introdurre capi o punti della decisione mai censurati nel ricorso originario; devono restare agganciati ai temi già devoluti.
- Il provvedimento di diniego dell'accesso alla giustizia riparativa è in astratto impugnabile, ma se interviene dopo la conclusione del grado di merito deve essere impugnato autonomamente e non mediante motivi nuovi contro la sentenza di appello.
- La giustizia riparativa ha struttura autonoma e parallela rispetto al processo penale: la valutazione di utilità/fattibilità del programma e la scelta dell'invio al centro riparativo non coincidono con un giudizio di colpevolezza e non possono essere ridotte all'ammissione dell'addebito o alla gravità del fatto.
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