Cassazione Civile, Ordinanza n. 31383/2022 del 24/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (privato)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione a un'ordinanza-ingiunzione emessa ai sensi dell'art. 1 della legge n. 386 del 1990 per l'emissione di tre assegni senza autorizzazione. Il Tribunale di Perugia aveva confermato l'annullamento dell'ordinanza. In Cassazione il Ministero ha dedotto un unico motivo: nullità della sentenza per ultrapetizione e violazione degli artt. 112 e 101, comma 2, c.p.c., sostenendo che il Tribunale avesse confermato l'annullamento sulla base di una ragione diversa da quella prospettata dall'opponente in primo grado. Secondo il ricorrente, il giudice d'appello avrebbe escluso la sussistenza dell'illecito per difetto dell'elemento oggettivo dell'emissione dei titoli, mentre l'opponente aveva contestato solo la mancanza dell'elemento soggettivo della colpa.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato. Ha osservato che il Tribunale aveva deciso sulla base dei fatti allegati dall'opponente, il quale aveva dedotto di avere sottoscritto gli assegni in bianco prima dello stato di liquidazione della società, quando aveva ancora il potere di firma, secondo una prassi interna funzionale al pagamento dei debiti in scadenza, e che i titoli erano poi stati consegnati ai prenditori e messi in circolazione a sua insaputa dal successivo liquidatore. La decisione del Tribunale non ha integrato ultrapetizione, perché si è fondata sui medesimi fatti dedotti in giudizio; la diversa qualificazione giuridica della vicenda, in punto di insussistenza dell'elemento materiale dell'illecito anziché di difetto di colpa, rientra nel potere del giudice di qualificare i fatti e attribuire loro gli effetti di legge. Il ricorso è quindi stato rigettato. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché l'intimato non ha svolto difese.
Norme richiamate
Norma posta a base dell'ordinanza-ingiunzione per emissione di assegni senza autorizzazione.
La Corte esclude la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché il giudice di merito ha deciso sui medesimi fatti allegati in causa.
Richiamato dal ricorrente come parametro processuale violato; la Corte non ravvisa alcuna lesione del contraddittorio.
Cita il procedimento camerale con proposta del relatore, poi condivisa dal collegio.
Massime di principio
- Non vi è ultrapetizione quando il giudice decide sulla base dei medesimi fatti allegati dalle parti, pur dando a tali fatti una qualificazione giuridica diversa da quella prospettata dalla parte o dal giudice di primo grado.
- Il giudice di merito può riqualificare giuridicamente i fatti dedotti in causa e ricondurli alla disciplina ritenuta corretta, senza violare l'art. 112 c.p.c., purché non introduca un fatto costitutivo nuovo estraneo al thema decidendum.
- Nelle opposizioni a sanzioni amministrative relative agli assegni, la verifica dell'illecito deve avere riguardo non solo alla compilazione del titolo, ma anche agli elementi fattuali che ne integrano la concreta messa in circolazione, se rilevanti ai fini dell'integrazione della fattispecie contestata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 24 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31272/2022 del 24/10/2022
- ordinanza_civile · 24 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31273/2022 del 24/10/2022
- ordinanza_civile · 24 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31274/2022 del 24/10/2022
- ordinanza_civile · 24 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31276/2022 del 24/10/2022
- ordinanza_civile · 24 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31277/2022 del 24/10/2022
- ordinanza_civile · 24 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31278/2022 del 24/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →