Cassazione Penale, Sentenza n. 39582/2025 del 10/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna il decreto del Tribunale di Padova che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di declaratoria di nullità del titolo esecutivo (provvedimento di cumulo del 5/2/2024, n. SIEP 397/2023) per assenza di traduzione in lingua georgiana/russa dell'ordine di esecuzione. Sosteneva che la relata di notifica, costituita da un timbro che attestava la presa di conoscenza, non dimostrava l'effettiva traduzione (neanche orale) in mancanza di un verbale, dell'indicazione di chi avesse tradotto e della firma dell'interprete; inoltre lamentava carenza di motivazione del decreto impugnato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha stabilito che l'ordine di esecuzione deve essere tradotto per lo straniero alloglotta in lingua a lui nota, a pena di nullità, e che la traduzione può essere anche solo orale ma deve risultare da idonea documentazione (indicazione di chi ha tradotto, verbale e sottoscrizione dell'interprete). Nel caso concreto la relata limitata a dichiarare che il condannato era stato 'edotto' del contenuto non era sufficiente; di conseguenza il decreto impugnato è stato annullato e la causa rinviata al Tribunale di Padova per nuovo giudizio conforme ai principi indicati. La Corte ha inoltre precisato che la nullità dell'ordine di esecuzione impone la ripetizione dell'atto ma non incide automaticamente sulla carcerazione già instaurata quando il vero titolo esecutivo è la sentenza irrevocabile; la liberazione potrebbe derivare soltanto se la finalità conoscitiva della traduzione restasse definitivamente pregiudicata per mancata ottemperanza entro un termine ragionevole.
Norme richiamate
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Fondamento per dichiarare inammissibile una richiesta manifestamente infondata; la Corte valuta che l'accertamento sulla traduzione richiede prova documentale e non poteva essere deciso de plano se sussistevano questioni di fatto
art. 94, comma 1-bis, disp. att. cod. proc. pen.
art. 94, comma 1-bis, disp. att. c.p.p.
Regola la figura dell'interprete e la traduzione (anche orale) degli atti nei confronti dello straniero; la Corte richiede che l'avvenuta traduzione sia documentata con indicazione dell'interprete e verbale
art. 143, comma 2, cod. proc. pen.
Rilevata nella contestazione procedurale relativa agli adempimenti formali dell'atto esecutivo; la Corte sottolinea il rispetto dei requisiti di forma per la validità dell'atto
Norma richiamata a titolo di finalità: la traduzione consente al condannato di esercitare eventuali rimedi o azioni processuali
Richiamata come strumento che il destinatario dell'ordine potrebbe dover esperire; la traduzione serve a garantire la possibilità di ricorrere a tali rimedi
art. 650, comma 1, cod. proc. pen.
Stabilità della fase esecutiva: l'esecutività discende dall'irrevocabilità della sentenza, per cui l'ordine di esecuzione ha funzione ricognitiva e la sua nullità non annulla automaticamente la carcerazione
Disciplina l'ordine di esecuzione per la carcerazione: il provvedimento del pubblico ministero è strumentale alla sentenza irrevocabile e ripete imputazione e dispositivo; vizi intrinseci dell'ordine non incidono sulla eseguibilità della sentenza salvo che l'invalidità riguardi il titolo stesso
art. 185, comma 2, cod. proc. pen.
Norma citata in relazione all'obbligo di rinnovazione dell'atto secondo il modello legale quando sussiste la nullità formale
Massime di principio
- L'ordine di esecuzione notificato a persona alloglotta deve essere tradotto nella lingua a lui nota; la mancanza della traduzione è causa di nullità dell'atto esecutivo formale.
- La traduzione può essere anche solo orale, ma l'avvenuta traduzione deve risultare da elementi documentali specifici: indicazione di chi ha tradotto, verbale dell'operazione e sottoscrizione dell'interprete o altra prova idonea.
- Una mera attestazione generica nella relata di notifica (ad es. che il destinatario sia stato 'edotto') non è sufficiente a dimostrare la traduzione; è necessario documentare il soggetto e le modalità della traduzione.
- Il giudice dell'esecuzione non può dichiarare inammissibile de plano una richiesta quando per decidere siano necessari accertamenti di fatto o valutazioni probatorie; in tali casi occorre un esame più approfondito o rinvio per istruttoria.
- La nullità dell'ordine di esecuzione comporta l'obbligo di rinnovare l'atto secondo il modello legale, ma non produce automaticamente la liberazione se la sottostante sentenza è irrevocabile: la fase esecutiva è legitimata dalla sentenza definitiva.
- Solo se la traduzione non viene effettuata entro un termine ragionevole nonostante l'ordine di rinnovazione del giudice, la finalità conoscitiva può risultare definitivamente pregiudicata e ciò può avere conseguenze sulla eseguibilità della pena.
- Per chi impugna: documentare l'assenza di traduzione (o l'inefficacia di attestazioni generiche), richiedere espressamente l'acquisizione del verbale di traduzione e l'indicazione dell'interprete, e chiedere istruttoria quando sussistono questioni di fatto.
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