Sentenza n. 1627/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: -del decreto del Sottosegretariato di Stato con delega allo Sport del-OMISSIS- (con oggetto UBRRAC –-OMISSIS-) di nomina del Commissario Straordinario dell'Automobile Club di Catanzaro; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 12/5/2022: -per l’annullamento del decreto del Sottosegretariato di Stato con delega allo Sport del-OMISSIS- (con oggetto UBRRAC –-OMISSIS-); -degli atti e risultanze della verifica ispettiva e segnatamente della relazione del-OMISSIS- -della nota prot. n° -OMISSIS-; delibera adottata il 29/03/2022 dal Comitato Esecutivo di ACI; delibera adottata il 06/02/2022 dal Consiglio Generale di ACI; -del Verbale di insediamento Commissario del -OMISSIS-; -ove occorrendo degli artt. 15/3° comma lett. e); 18 lett. a) e 65 dello Statuto ACI nella versione approvata con Decreto del Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport del 7 agosto 2020; -di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di nomina del Commissario Straordinario dell'Automobile Club di Catanzaro, nonché gli atti presupposti e conseguenti, inclusi gli atti della verifica ispettiva e le deliberazioni degli organi dell'ACI
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato il decreto del Sottosegretariato di Stato con delega allo Sport di nomina del Commissario Straordinario dell'Automobile Club di Catanzaro. Con motivi aggiunti aveva esteso l'impugnazione a un successivo decreto di analogo oggetto, agli atti e alle risultanze della verifica ispettiva, a una nota dell'ACI, alle deliberazioni del Comitato Esecutivo e del Consiglio Generale dell'ACI, al verbale di insediamento del Commissario, nonché, ove occorrente, ad alcune disposizioni dello Statuto ACI e a ogni ulteriore atto presupposto, connesso o conseguenziale. Nel corso del giudizio, con atto notificato e depositato il 17 aprile 2026, il ricorrente ha rinunciato al gravame, rilevando che il commissariamento aveva cessato di essere efficace e che si erano svolte le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali dell'ente.
La decisione
Il TAR ha preso atto della rinuncia al complessivo compendio impugnatorio e, ritenendone sussistenti i presupposti, ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a. La decisione non contiene una pronuncia sulla legittimità degli atti impugnati né sui motivi di ricorso, poiché la rinuncia ha definito il processo. Le spese di giudizio sono state compensate, in conformità alla richiesta formulata nell'atto di rinuncia.
Norme richiamate
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
La rinuncia al ricorso, riferita all'intero compendio impugnatorio, determina l'estinzione del giudizio quando ne ricorrono i presupposti.
Richiamato nel provvedimento in relazione alla trattazione della causa in udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; il testo non ne esplicita una specifica interpretazione.
Massime di principio
- La rinuncia al gravame, quando riguarda l'intero compendio delle domande e degli atti impugnati e ne sussistono i presupposti processuali, comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
- La cessazione dell'efficacia dell'atto impugnato e il successivo rinnovo delle cariche dell'ente possono costituire il presupposto fattuale della rinuncia al ricorso, ma non determinano di per sé una pronuncia di merito sulla legittimità dell'atto.
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