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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33951/2026 del 18/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato era stato condannato dal Tribunale di Bari, con sentenza dell’11 marzo 2024, a quattro mesi di reclusione per falsità materiale commessa da privato; la Corte d’appello di Bari, con sentenza del 4 dicembre 2025, aveva confermato la condanna. Nel ricorso per cassazione, depositato il 5 maggio 2026, l’imputato deduceva, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e), c.p.p. e in relazione all’art. 599 c.p.p., la nullità della sentenza per una motivazione asseritamente solo apparente, sconnessa e disorganica, inidonea a rendere verificabile l’iter logico seguito. La Cassazione ha rilevato in via preliminare la tardività: l’appello era stato trattato con rito camerale non partecipato, senza tempestiva istanza di partecipazione; la motivazione era stata depositata nel termine di novanta giorni, con scadenza il 4 marzo 2026, e il termine di quarantacinque giorni per impugnare scadeva il 18 aprile 2026. Il ricorrente, presente in primo grado, non era equiparabile a un imputato giudicato in assenza e non beneficiava quindi dell’aumento di quindici giorni previsto dall’art. 585, comma 1-bis, c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività, senza esaminare nel merito la doglianza relativa alla motivazione della sentenza d’appello. Ha affermato che, nel giudizio d’appello celebrato in camera di consiglio senza partecipazione, se l’imputato non ha presentato tempestiva istanza di partecipazione, questi non è «giudicato in assenza» ai fini del termine maggiorato per impugnare. Il ricorso depositato il 5 maggio 2026 era successivo alla scadenza del 18 aprile 2026. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 4.000 alla Cassa delle ammende, non essendo stata esclusa la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 585, comma 1, lett. c), c.p.p.

    La sentenza indicava, ai sensi dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen., il termine di novanta giorni per il deposito della motivazione, con scadenza il 4 marzo 2026, il termine di quarantacinque giorni per l'impugnazione, di cui all'art. 585, comma 1, lett. c) c.p.p., pertanto, scadeva il giorno 18 aprile 2026.

    Per la sentenza con motivazione depositata nel termine indicato, il termine ordinario di quarantacinque giorni per l’impugnazione decorre dalla scadenza del termine per il deposito della motivazione.

  • art. 585, comma 1-bis, c.p.p.

    Come riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità in tema di impugnazioni, infatti, nel caso in cui il giudizio di appello sia stato trattato con procedimento camerale non partecipato e - come nel caso di specie - non sia stata avanzata tempestiva istanza di partecipazione ex art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen., l'imputato appellante non può considerarsi "giudicato in assenza", in quanto, in tal caso, il processo è celebrato senza la fissazione di un'udienza alla quale abbia diritto di partecipare, sicché, ai fini della presentazione del ricorso per cassazione, lo stesso non potrà beneficiare dell'aumento di quindici giorni del termine per l'impugnazione previsto dall'art. 585, comma 1 -bis, cod. proc. pen.

    L’aumento di quindici giorni non si applica all’imputato appellante quando l’appello è trattato con rito camerale non partecipato e non è stata presentata tempestiva istanza di partecipazione, poiché in tale situazione l’imputato non è giudicato in assenza.

  • art. 598-bis, comma 2, c.p.p.

    Come riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità in tema di impugnazioni, infatti, nel caso in cui il giudizio di appello sia stato trattato con procedimento camerale non partecipato e - come nel caso di specie - non sia stata avanzata tempestiva istanza di partecipazione ex art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen., l'imputato appellante non può considerarsi "giudicato in assenza", in quanto, in tal caso, il processo è celebrato senza la fissazione di un'udienza alla quale abbia diritto di partecipare, sicché, ai fini della presentazione del ricorso per cassazione, lo stesso non potrà beneficiare dell'aumento di quindici giorni del termine per l'impugnazione previsto dall'art. 585, comma 1 -bis, cod. proc. pen.

    La mancata tempestiva istanza di partecipazione al procedimento camerale non partecipato comporta, per la questione decisa, che l’imputato appellante non sia considerato giudicato in assenza e non possa avvalersi del termine d’impugnazione maggiorato.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Il ricorso può essere trattato nelle forme de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103/2017 – trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per tardività.

    Il ricorso che deve essere dichiarato inammissibile per tardività può essere trattato de plano secondo la disposizione richiamata.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senzaversare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

    Dichiarato inammissibile il ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, quando non risulta privo di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 544, comma 3, c.p.p.

    La sentenza indicava, ai sensi dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen., il termine di novanta giorni per il deposito della motivazione, con scadenza il 4 marzo 2026, il termine di quarantacinque giorni per l'impugnazione, di cui all'art. 585, comma 1, lett. c) c.p.p., pertanto, scadeva il giorno 18 aprile 2026.

    Nel caso concreto il termine di novanta giorni per il deposito della motivazione fissato ai sensi della disposizione ha determinato la scadenza del termine per impugnare, calcolato successivamente secondo l’art. 585 c.p.p.

  • art. 23-bis, commi 1 e 3, D.L. n. 137/2020

    La sentenza impugnata, infatti, è stata emessa in data 4 dicembre 2025, con procedimento camerale non partecipato ai sensi dell'art. 23-bis, commi 1 e 3, D.L. n. 137/2020, non avendo le parti avanzato istanza di partecipazione bensì depositato regolarmente il pubblico ministero requisitoria scritta ed il difensore memoria difensiva.

    La Corte qualifica come camerale non partecipato il procedimento d’appello nel quale le parti non chiedono la partecipazione e depositano scritti difensivi.

Massime di principio

  • Nel giudizio d’appello trattato con procedimento camerale non partecipato, l’imputato appellante che non abbia presentato tempestiva istanza di partecipazione non è considerato giudicato in assenza ai fini dell’aumento di quindici giorni del termine per impugnare previsto dall’art. 585, comma 1-bis, c.p.p.
  • In assenza di tale aumento, il ricorso per cassazione deve essere proposto entro il termine ordinario applicabile; il suo deposito oltre la scadenza comporta l’inammissibilità per tardività.
  • L’impugnazione da dichiarare inammissibile per tardività può essere trattata de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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