Cassazione Penale, Sentenza n. 24265/2022 del 23/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Avezzano che aveva dichiarato il non doversi procedere per prescrizione nei confronti di Grossi per i reati di truffa (art. 640 c.p.) e simulazione di reato (art. 367 c.p.). Il motivo unico del ricorso denunciava la violazione di legge per avere il Tribunale omesso di considerare la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale contestata all'imputato, circostanza aggravante ad effetto speciale che incide sia sul massimo edittale (art. 99 c.p.) sia sul calcolo del termine di prescrizione e della sua dilazione in presenza di atti interruttivi (artt. 157 e 161 c.p.). Il Procuratore sosteneva che, con la recidiva, la pena massima da tre anni andava aumentata di due terzi fino a cinque anni e che, conseguentemente, il termine-base e la proroga per atti interruttivi portavano la prescrizione oltre le date considerate dal Tribunale.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato il principio secondo cui la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale incide sul computo del termine-base di prescrizione e sulla dilazione del termine in caso di atti interruttivi. Ha rilevato che il Tribunale non ha tenuto conto di tale principio: per la truffa e per la simulazione di reato la pena massima, aumentata di due terzi per la recidiva, è pari a cinque anni, con conseguente tempo necessario per la prescrizione di sei anni, dilatabile a dieci anni per effetto della proroga prevista dall'art. 161 c.p.; in relazione alle date di commissione indicate ciò porta a termini di prescrizione posteriori a quelli considerati dal Tribunale. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata alla Corte di appello di L'Aquila per il giudizio.
Norme richiamate
Comunica la fattispecie di reato e la pena base (max tre anni) che, se combinata con l'art. 99, comma 4, può essere incrementata ai fini del calcolo della prescrizione
art. 367 c.p. (simulazione di reato)
Comunica la fattispecie di reato e la pena base (max tre anni) con la stessa incidenza sul calcolo della prescrizione se aumenta l'ammontare della pena
art. 99 c.p. (circostanze che aumentano la pena)
L'aumento della pena per la recidiva specifica opera anche ai fini del computo del massimo edittale; la Corte ha applicato questo incremento per determinare il termine di prescrizione
Stabilisce il criterio per determinare il tempo necessario alla prescrizione in funzione della pena edittale massima; la Corte ha richiamato che l'aumento del massimo incide sul termine-base
art. 161 c.p. (effetti degli atti interruttivi sulla prescrizione)
Prevede la dilazione del termine di prescrizione in presenza di atti interruttivi; la Corte ha rilevato che tale dilazione deve essere calcolata sulla base del massimo edittale aumentato
art. 23, comma 8 d.l. n. 137/2020
Norma processuale richiamata in ordine alla trattazione del ricorso (contestualizza la procedura di trattazione del pubblico ministero)
Giurisprudenza: Sez. 2, Sentenza n. 57755 del 12/10/2018 (Saetta, Rv. 274721-01)
Principio richiamato dalla Corte: la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale incide sia sul termine-base della prescrizione sia sulla sua proroga in caso di atti interruttivi
Massime di principio
- La presenza di recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale è una circostanza aggravante ad effetto speciale che aumenta il massimo edittale e deve essere considerata nel calcolo del termine di prescrizione (art. 99, art. 157 c.p.).
- Quando sono intervenuti atti interruttivi della prescrizione, la dilazione del termine va calcolata sul nuovo massimo edittale aumentato per recidiva (art. 161 c.p.); omissioni in tale calcolo possono determinare violazione di legge e annullamento della decisione.
- Nel valutare la prescrizione occorre computare: data del fatto, pena massima effettiva tenendo conto di aumenti per circostanze aggravanti, termini-base previsti dall'art. 157 e eventuali proroghe dovute ad atti interruttivi ai sensi dell'art. 161; sospensioni e altre vicende processuali vanno considerate separatamente.
- Il giudice deve esplicitare nella motivazione se e come ha tenuto conto della recidiva e degli effetti sul piano edittale e prescrizionale; la mancata considerazione di tali elementi rilevanti costituisce errore di diritto reclamabile dal Pubblico Ministero.
- In casi simili il pubblico ministero può impugnare per violazione di legge quando il calcolo della prescrizione omette l'effetto di circostanze aggravanti ad efficacia speciale; in fase difensiva conviene verificare la sussistenza e la prova della recidiva e la corretta computazione dei termini.
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