Cassazione Penale, Ordinanza n. 31794/2025 del 23/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello, aderendo a un concordato ex art. 599-bis c.p.p., aveva riformato la decisione del giudice di primo grado e rideterminato la pena complessiva per alcuni fatti già giudicati e per due episodi di rapina pluriaggravata contestati nel procedimento. L'imputato ha proposto un unico motivo di ricorso per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., vizio di motivazione: secondo la difesa, la sentenza impugnata non avrebbe specificato le modalità e la gravità del fatto né la personalità dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura proposta non fosse ammissibile contro una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., perché attinente in sostanza a motivi rinunciati sulla responsabilità oppure a vizi della determinazione della pena, senza deduzione di illegalità della sanzione. Ha quindi disposto la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
disciplina il concordato in appello; contro la sentenza emessa all'esito di tale rito sono ammissibili solo censure limitate alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
invocato per dedurre vizio di motivazione; nel caso concreto la censura è stata ritenuta non ammissibile perché estranea ai limiti del ricorso avverso il concordato in appello.
richiamato per affermare che, nel ricorso contro sentenza da concordato in appello, sono inammissibili le doglianze sulla mancata verifica delle cause di proscioglimento, salvo l'ipotesi di prescrizione maturata prima della sentenza di appello.
prevede, per le impugnazioni contro sentenze ex art. 599-bis c.p.p. dopo la novella del 2017, la trattazione de plano nel rispetto delle condizioni indicate dalla norma.
fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità con profili di colpa.
ha introdotto nell'art. 610 c.p.p. il comma 5-bis, incidendo sulla forma di trattazione del ricorso contro sentenza ex art. 599-bis c.p.p.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso una sentenza resa all'esito di concordato in appello, non possono essere riproposte censure che investono motivi rinunciati o la valutazione di merito sulla responsabilità, salvo i casi espressamente consentiti dalla disciplina speciale.
- Sono ammissibili soltanto le doglianze che incidono sulla formazione della volontà di aderire al concordato, sul consenso del pubblico ministero o sulla difformità tra accordo e decisione del giudice.
- I vizi relativi alla determinazione della pena non sono deducibili in cassazione se non si traducono in illegalità della sanzione, cioè quando la pena sia fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
- Nel giudizio di legittimità contro sentenza ex art. 599-bis c.p.p., la mancata deduzione di una causa di proscioglimento rilevante nei limiti ammessi comporta l'inammissibilità del motivo; resta ferma la sola eccezione della prescrizione maturata prima della sentenza di appello.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, segue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
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