Cassazione Penale, Ordinanza n. 38585/2025 del 28/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per due reati tributari. Il ricorso era fondato su un unico motivo, articolato in vizio di motivazione e violazione di legge sulla affermazione di responsabilità per i capi A) e B). In sostanza, il ricorrente contestava la ricostruzione probatoria e l'accertamento del dolo relativi, da un lato, all'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali e all'omesso versamento dell'IVA oltre soglia, e, dall'altro, all'occultamento o distruzione delle scritture contabili obbligatorie finalizzato a impedire la ricostruzione dei redditi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura, pur formalmente prospettata come vizio di motivazione e violazione di legge, mirasse in realtà a sollecitare una rivalutazione del fatto e della prova, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione congrua e logicamente coerente. La Corte ha rilevato che la sentenza d'appello conteneva una ricostruzione precisa e circostanziata: per il capo A), l'omessa presentazione delle dichiarazioni, il mancato versamento dell'IVA sopra soglia, gli accertamenti della Guardia di finanza e la mancata esibizione della documentazione; per il capo B), la nota dello studio di consulenza sottoscritta dall'imputato attestava la restituzione della documentazione contabile e la disponibilità delle scritture obbligatorie. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma richiamata come disposizione incriminatrice per l'omessa presentazione delle dichiarazioni obbligatorie finalizzata all'evasione dell'IVA.
Norma richiamata come disposizione incriminatrice per l'occultamento o la distruzione delle scritture contabili obbligatorie al fine di impedire la ricostruzione dei redditi.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per escludere che, nel caso concreto, vi fosse assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della condanna alla sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è deducibile, sotto le mentite spoglie del vizio di motivazione o della violazione di legge, una censura che richieda una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione del fatto, attività riservate al giudice di merito.
- La motivazione della sentenza d'appello è insindacabile in cassazione quando sia congrua, esauriente e logicamente coerente nel dare conto dell'iter ricostruttivo e delle ragioni della decisione.
- Per il reato di omessa dichiarazione e per i reati tributari con dolo specifico, il dolo può essere desunto da elementi fattuali convergenti, quali l'omesso pagamento dell'imposta oltre il termine, la mancata presentazione della dichiarazione e la mancata esibizione della documentazione.
- La prova dell'effettiva disponibilità delle scritture contabili obbligatorie può essere desunta da documentazione non contestata che attesti la restituzione della documentazione fiscale al soggetto agente in una certa data.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in assenza di assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, anche al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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