Cassazione Penale, Sentenza n. 40878/2022 del 28/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Leone, detenuto per presunta partecipazione ad associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.), era stato infine assolto in appello (23/09/2015) e la Cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso della Procura il 24/01/2017 (motivazione depositata il 26/04/2017). Il ricorrente aveva presentato il 8/04/2019 istanza di liquidazione dell'equa riparazione per ingiusta privazione della libertà (art. 314 e 315 c.p.p.). La Corte di appello di Palermo aveva dichiarato l'istanza inammissibile come tardiva perché proposta oltre il termine biennale previsto dall'art. 315 c.p.p. dalla data di irrevocabilità della sentenza di proscioglimento (irrivocabilità avvenuta con pronuncia Cassazione 24/01/2017). Leone ha impugnato sostenendo che, quando la sentenza diventa definitiva per pronuncia della Cassazione, il termine biennale deve decorrere dal deposito della motivazione e, in subordine, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 315 comma 1.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato il consolidato orientamento secondo cui il termine biennale per proporre la domanda di riparazione decorre dalla irrevocabilità della sentenza, che quando vi è ricorso per cassazione coincide con la data della deliberazione e pubblicazione del dispositivo (data della pronuncia), non con il deposito successivo della motivazione. Ha ritenuto inapplicabile il precedente citato dal ricorrente (Sez.4, n. 31432/2021) perché quel caso riguardava l'effetto che la definizione della posizione di coimputati poteva avere sulla domanda di riparazione e richiedeva specifiche allegazioni. Nel caso concreto non è stata dimostrata alcuna lesione del diritto di difesa o ragione per far decorrere il termine dal deposito delle motivazioni. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 a titolo di contribuzione alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
la domanda di riparazione deve essere proposta a pena di inammissibilità entro due anni dal giorno in cui la sentenza di proscioglimento o di condanna è divenuta irrevocabile
Il termine biennale decorre dalla irrevocabilità della sentenza; se vi è ricorso per cassazione, l'irrevocabilità si identifica con la data di deliberazione e pubblicazione del dispositivo, non con il deposito della motivazione
Disciplina la domanda di riparazione per ingiusta detenzione e l'iter dell'istanza; la motivazione della domanda deve essere congrua e, se rilevante, può necessitare di specifiche allegazioni in caso di profili che dipendono da posizioni di coimputati
art. 648, comma 2, cod. proc. pen.
le sentenze contro le quali è ammessa impugnazione diversa dalla revisione, sono irrevocabili, se vi è stato ricorso per cassazione, dal giorno in cui è pronunciata l'ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso
Stabilisce che, in presenza di ricorso per cassazione, il momento di irrevocabilità è la pronuncia che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso (momento deliberativo), confermando che il dispositivo produce l'effetto di irrevocabilità
Autorità può disporre somme a carico dei ricorrenti per contributo alla Cassa delle Ammende in caso di responsabilità nella determinazione della causa di inammissibilità; qui applicato per condanna al versamento di euro 3.000,00
art. 328, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato come rimedio possibile per sollecitare atti (ad es. deposito della motivazione) e prevenire situazioni in cui la motivazione venisse depositata tardivamente; non sospende il decorso del termine per la domanda di riparazione
Richiamato nel contesto di imputazioni in concorso: la definizione della posizione di coimputati può incidere sulla valutazione della tempestività e sull'ammissibilità della domanda di riparazione quando l'esito dei relativi giudizi possa influenzare il diritto alla riparazione
Massime di principio
- Il termine biennale per proporre la domanda di riparazione decorre dalla irrevocabilità della sentenza; se la Cassazione è intervenuta, il termine corre dalla data della pronuncia (dispositivo), non dal deposito delle motivazioni.
- La pubblicazione del dispositivo in udienza dirige conoscenza effettiva della decisione: il mancato deposito immediato delle motivazioni non sospende né rinvia il termine per proporre la domanda di riparazione.
- Nei procedimenti con più imputati, il termine può essere valutato diversamente solo se il ricorrente allega e dimostra specificamente che la definizione della posizione dei coimputati incide sul suo diritto alla riparazione.
- Per evitare il rischio di decadenza, l'interessato deve monitorare la pronuncia e, se necessario, utilizzare i rimedi procedurali (es. istanze per sollecitare il deposito della motivazione) ma non si può contare sul deposito della motivazione per far decorrere ex novo i termini.
- La mancata tempestiva proposizione dell'istanza può comportare l'inammissibilità e sanzioni economiche, comprese somme a favore della Cassa delle Ammende quando ricorra colpa nella condotta processuale.
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