Ordinanza n. 60/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione prima) n. 00115/2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sezione prima, che aveva respinto il ricorso di primo grado; è stata chiesta incidentalmente la sospensione della relativa efficacia
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR Sicilia n. 115/2026, chiedendone la sospensione cautelare ai sensi dell'art. 98 c.p.a. Il testo non specifica i motivi di appello né le censure rivolte agli atti della procedura. Il Comune di Palermo e l'impresa D'Agostino Angelo Antonio Costruzioni Generali s.p.a. hanno sollevato questioni in rito, sulle quali il giudice ha ritenuto di non doversi pronunciare nella fase cautelare.
La decisione
Il CGARS ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo prevalenti, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, le esigenze imperative connesse all'interesse generale all'esecuzione del contratto già stipulato. La decisione è stata adottata senza valutare le questioni in rito sollevate dalle parti resistenti e senza una specifica disamina nel testo del fumus boni iuris. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra tutte le parti costituite; nulla è stato disposto sulle spese nei confronti delle parti non costituite.
Norme richiamate
La domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado è stata proposta in appello in via incidentale ai sensi della disciplina cautelare dell'appello.
Massime di principio
- Nella fase cautelare d'appello, l'interesse generale all'esecuzione di un contratto già stipulato può prevalere sulle esigenze cautelari dell'impresa appellante e giustificare il rigetto della richiesta di sospensione della sentenza di primo grado.
- Il giudice cautelare può definire la domanda mediante il bilanciamento degli interessi, ritenendo assorbite o non esaminando, allo stato, le questioni in rito sollevate dalle parti resistenti.
- La compensazione delle spese della fase cautelare può essere disposta tra le parti costituite in ragione del peculiare esito della fase; nei confronti delle parti non costituite non vi è luogo a statuizione sulle spese.
Come è indicizzato
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