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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30064/2024 del 23/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di condanna per reati in materia di rifiuti sostenendo: 1) nullità per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, perché il trattamento delle pelli sarebbe stato effettuato con soluzione di acqua e sale non classificabile come rifiuto; le analisi avrebbero dimostrato il rispetto delle norme comunitarie (Regolamento CE 1069/2009 e disciplina sui sottoprodotti), quindi non sarebbe avvenuta contaminazione e non sussisterebbe responsabilità penale; 2) nullità per mancanza di motivazione, perché la Corte d'appello si sarebbe limitata a riproporre le ragioni del primo giudice senza spiegare perché non attendibili le prove a favore dell'imputato.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha ritenuto non consentito in sede di legittimità riesaminare fatti e valutazioni di merito (modalita del trattamento, esiti analitici, conformita a norme comunitarie). Ha confermato che i giudici di merito hanno correttamente qualificato come rifiuti gli scarti di origine animale rinvenuti presso la societa del Gargano (materiale organico non commercializzabile abbandonato o interrato, in quantita esorbitante, senza documentazione e in condizioni che escludevano deposito temporaneo), non potendo essere considerati sottoprodotti. La sentenza di condanna in primo grado e la conferma in appello sono quindi state ritenute legittime. Conseguenze pratiche: condanna confermata a 2 anni e 3 mesi di reclusione e 8.200,00 euro di multa; dichiarazione di inammissibilita del ricorso; condanna alle spese del procedimento e pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 152 del 2006

    art. 183 comma 1 lett. n) (definizioni) e art. 184-bis commi 1 e 2 (requisiti per la qualifica di sottoprodotto)

    La Corte ha richiamato i requisiti che devono essere soddisfatti per escludere la qualifica di rifiuto e considerare un materiale sottoprodotto: appartenenza a un processo produttivo, certezza di riutilizzo, possibilita di utilizzo senza trattamenti diversi dalla normale pratica industriale e conformita ai requisiti di legge. In caso di dubbio la qualifica di sottoprodotto deve essere provata dal detentore.

  • Regolamento (CE) n. 1069/2009

    articoli 8, 10, 12 e 14 (classificazione dei materiali di categoria 1 e 3 e modalita di smaltimento)

    Il Regolamento classifica determinate parti e scarti di origine animale in categorie (1, 2, 3) e stabilisce che materiali di categorie 1 e 3 devono essere smaltiti come rifiuti secondo le modalita previste. La Corte ha ritenuto che gli scarti rinvenuti non fossero riutilizzabili come sottoprodotti e dunque soggetti alla disciplina di smaltimento.

  • Regolamento (CE) n. 1774/2002

    Regolamento abrogato, citato a titolo storico/interpretativo

    Il regolamento ante 1069/2009 e la giurisprudenza riferita sono stati utilizzati per ricostruire la disciplina preesistente e ribadire i criteri di qualificazione degli scarti animali.

  • D.M. n. 264 del 13 ottobre 2016

    art. 1 e art. 5 (criteri indicativi per dimostrare la qualifica di sottoprodotto; obbligo di sistema di gestione e continuita nelle fasi di deposito e trasporto)

    Il decreto ministeriale richiede che i requisiti per escludere la normativa sui rifiuti siano soddisfatti in tutte le fasi di gestione e impone obblighi di organizzazione e continuita per produttore e detentore; l'assenza di tali accorgimenti e documentazione favorisce la qualificazione come rifiuto.

  • Direttiva 2008/98/CE (quadro rifiuti)

    principi generali sulla gestione dei rifiuti e distinzione tra rifiuti e sottoprodotti

    La Corte ha richiamato il principio che la qualifica di sottoprodotto richiede certezza di riutilizzo e non semplici possibilita, in coerenza con la direttiva.

Massime di principio

  • In caso di scarti di origine animale la qualificazione come sottoprodotto invece che come rifiuto richiede che il detentore provi la certezza del riutilizzo e il rispetto continuativo delle condizioni previste dalla normativa nazionale e comunitaria (art. 184-bis d.lgs. 152/2006 e DM 264/2016).
  • La mera conformita di alcuni aspetti tecnici o analitici alle norme comunitarie non esclude automaticamente la natura di rifiuto se mancano autorizzazioni, documentazione, tracciabilita o le condizioni di deposito e gestione richieste.
  • La classificazione come materiale di categoria 1 o 3 ai sensi del Regolamento 1069/2009 comporta specifici obblighi di smaltimento: materiali non destinati al reimpiego devono transitare per impianti autorizzati.
  • Onere della prova: in caso di dubbio, spetta al detentore dimostrare l'intenzione e l'organizzazione per il riutilizzo; l'assenza di prove favorisce la qualificazione come rifiuto.
  • In sede di Cassazione non e consentito un riesame libero delle prove e delle valutazioni di merito compiute dai giudici di primo e secondo grado; i motivi devono prospettare vizi di diritto o carenze logiche della motivazione.
  • Per evitare responsabilita penali e amministrative e' fondamentale mantenere autorizzazioni adeguate per stoccaggio e trattamento, registri e formulari, documentazione di provenienza e destinazione, e adeguati sistemi di gestione e tracciabilita.
  • La sovrapposizione tra normativa comunitaria sui sottoprodotti e disciplina dei rifiuti richiede attenzione: la disciplina sui sottoprodotti e derogatoria e applicabile solo se tutti i requisiti formali e sostanziali sono rispettati.

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