Cassazione Penale, Ordinanza n. 31932/2025 del 25/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il difensore del condannato ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Palermo che aveva respinto una richiesta di misura alternativa alla detenzione. Il ricorso ha contestato la motivazione del provvedimento, valorizzando elementi favorevoli al detenuto: lavoro stabile, attività di volontariato, legami familiari e conseguimento di un titolo di studio. La Corte rileva però che tali elementi erano stati già considerati dal giudice di merito, il quale li aveva ritenuti recessivi rispetto ai precedenti penali e alle recenti pendenze, oltre che alla circostanza che l'osservazione della personalità fosse ancora in corso. La censura, dunque, si risolveva in una richiesta di rivalutazione del merito sulla congruità del giudizio prognostico compiuto dal tribunale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale di sorveglianza, che aveva richiamato la necessaria cautela nell'accesso ai benefici e il carattere prematuro della concessione della misura alternativa, reputando necessario un ulteriore periodo di osservazione e altri esperimenti premiali per verificare l'attitudine del soggetto a rispettare le prescrizioni. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
misure alternative alla detenzione
In tema di concessione delle misure alternative, il tribunale di sorveglianza può negare il beneficio anche in presenza di elementi positivi, se ritiene necessario un ulteriore periodo di osservazione e di sperimentazione trattamentale prima di formulare un giudizio favorevole sulla capacità del soggetto di osservare le prescrizioni.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, qui quantificata in euro tremila.
Massime di principio
- In materia di misure alternative alla detenzione, il giudice di sorveglianza dispone di un apprezzamento prognostico ampio e può valorizzare il permanere di esigenze di osservazione della personalità, anche quando risultino presenti indicatori positivi del percorso rieducativo.
- La presenza di lavoro stabile, volontariato, legami familiari e titoli di studio non impone automaticamente la concessione del beneficio, se il quadro complessivo, comprensivo di precedenti e pendenze recenti, non consente ancora un giudizio favorevole sull'affidabilità del condannato.
- È inammissibile il ricorso che si risolva in una contestazione meramente valutativa della motivazione di merito, quando il provvedimento impugnato dia conto in modo congruo delle ragioni del diniego della misura alternativa.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso determina la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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