Cassazione Penale, Sentenza n. 10447/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Milano per omissione e vizio di motivazione e per errata applicazione della legge penale: il ricorrente sosteneva che il reato di tentata estorsione (febbraio 2008) dovesse essere riconosciuto in continuazione con l'associazione per delinquere e le bancarotte fraudolente, in quanto l'estorsione si sarebbe maturata nel contesto della gestione della società 'cartiera' comune al ricorrente e alla vittima, strumento del programma criminoso dell'associazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che la mera connessione finalistica tra il reato associativo e i reati-scopo non è sufficiente per riconoscere la continuazione, salvo che i reati-scopo risultino programmati, almeno nelle linee essenziali, al momento della costituzione dell'associazione o dell'ingresso del partecipe. Ha ritenuto corretta la valutazione del giudice dell'esecuzione secondo cui il tentativo di estorsione aveva carattere estemporaneo e contingente rispetto al programma associativo. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alle spese della fase di cassazione ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Norma richiamata come base per la richiesta di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva; la Corte precisa che il riconoscimento della continuazione richiede che i reati-scopo siano stati programmati almeno nelle linee essenziali al momento della costituzione dell'associazione o dell'ingresso del partecipe.
art. 81, comma finale, cod. pen.
Norma già applicata in sede esecutiva per unificare precedenti condanne (menzionata nei fatti come base della unificazione già operata tra associazione e bancarotte).
Norma evocata per l'addebito delle spese processuali al ricorrente; la Corte l'ha applicata condannando il ricorrente al pagamento delle spese.
Massime di principio
- La mera finalità comune tra un'associazione per delinquere e reati successivi non basta per riconoscere la continuazione: è necessario dimostrare che i reati-scopo erano programmati, almeno nelle linee essenziali, al momento della costituzione dell'associazione o dell'ingresso del partecipante.
- Se l'atto criminoso è estemporaneo o frutto di decisioni contingenti, anche se avvenuto nell'ambito di attività associative, non si configura automaticamente la continuazione e non si applicano benefici sanzionatori legati alla continuazione.
- Per far valere la continuazione occorre fornire elementi probatori che evidenzino una progettazione condivisa dei reati-scopo (piani, ruoli assegnati, strumenti societari costituiti per l'attività illecita, comunicazioni interne che dimostrino la programmazione).
- La valutazione in sede esecutiva si concentra sulla natura programmatica dei reati: chi deduce l'esistenza di continuità deve dimostrare il collegamento temporale e programmatico tra l'associazione e i singoli reati-scopo.
- In difesa, se si vuole ottenere il riconoscimento della continuazione, è strategico documentare la preesistenza o contemporaneità della pianificazione (es. contratti, riunioni, ruoli operativi, modalità ripetute di azione) che colleghino i reati al programma associativo.
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