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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23753/2023 del 03/08/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasceva da un rapporto qualificato in appello come lavoro subordinato a tempo indeterminato, con decorrenza dall'1 febbraio 2009, ancora in essere, e con riconoscimento al lavoratore della qualifica di specialista tecnico amministrativo nonché del diritto a differenze retributive e all'indennità prevista dall'art. 32, comma 5, della L. n. 183/2010. La società datrice di lavoro aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva riformato la decisione di primo grado. I motivi del ricorso sono indicati solo nel numero (tre), ma il testo non ne riporta il contenuto specifico. Nel corso del giudizio di legittimità, però, entrambe le parti hanno depositato memoria chiedendo la cessazione della materia del contendere, fondandosi su un verbale di conciliazione giudiziale intervenuto in un diverso giudizio tra le stesse parti, nel quale era richiamato espressamente anche il presente giudizio di cassazione e si prevedeva la compensazione delle spese di quest'ultimo.

La decisione

La Corte ha rilevato che, in forza del sopravvenuto verbale di conciliazione giudiziale e del conseguente venir meno dell'interesse alla decisione, il giudizio di legittimità doveva essere dichiarato cessato nella materia del contendere. Ha quindi disposto l'integrale compensazione delle spese del giudizio di cassazione. Ha inoltre escluso l'applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, richiamando il principio per cui tale norma non opera in caso di inammissibilità sopravvenuta del ricorso per cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di cassazione, le parti raggiungono un accordo transattivo o conciliativo che esaurisce l'interesse alla decisione, la Corte deve dichiarare la cessazione della materia del contendere.
  • Se la conciliazione o transazione sopravvenuta contempla espressamente anche il giudizio di legittimità e disciplina le spese, la Corte ne prende atto e provvede in conformità, disponendo la compensazione se così convenuto.
  • La cessazione della materia del contendere determina il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio e rende superflua ogni valutazione sulla fondatezza virtuale del ricorso ai fini della decisione di merito.
  • Il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 non si applica quando il ricorso è dichiarato improcedibile o inammissibile sopravvenutamente per cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiGiudicato

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