Cassazione Penale, Ordinanza n. 22400/2025 del 13/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza emessa il 25/09/2024 dalla Corte d'appello di Roma, deducendo un solo motivo: l'errata applicazione della circostanza aggravante delle più persone riunite. La Corte di cassazione ha però rilevato che tale aggravante era stata ritenuta subvalente rispetto alle circostanze attenuanti generiche, con conseguente assenza di incidenza sul trattamento sanzionatorio. Pertanto, la doglianza è stata ritenuta priva di interesse concreto e attuale all'impugnazione, poiché dall'eventuale accoglimento il ricorrente non avrebbe ricavato alcun vantaggio pratico.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse a impugnare. La Corte ha affermato che l'interesse deve essere concreto e correlato a un'utilità pratica derivante dalla riforma del provvedimento; nel caso specifico, l'eliminazione della contestata aggravante non avrebbe modificato la pena, essendo la stessa già neutralizzata dal giudizio di subvalenza rispetto alle attenuanti generiche. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
L'interesse a impugnare è condizione di ammissibilità di ogni impugnazione e richiede un'utilità concreta e pratica, non la sola correttezza tecnico-giuridica della motivazione.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
circostanza aggravante delle più persone riunite
La censura è inammissibile quando l'aggravante, essendo subvalente rispetto alle attenuanti generiche, non incide sul trattamento sanzionatorio e dunque non produce un effetto pratico favorevole.
circostanze attenuanti generiche
Il giudizio di subvalenza dell'aggravante rispetto alle attenuanti generiche neutralizza, nel caso concreto, ogni incidenza dell'aggravante sulla pena.
Massime di principio
- L'interesse ad impugnare, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, deve essere concreto, attuale e utilitaristico: l'impugnazione è proponibile solo se può determinare un risultato pratico più favorevole per l'impugnante.
- Non è ammissibile il motivo di ricorso che miri alla sola correzione astratta della motivazione o dell'inquadramento giuridico, quando dall'eventuale accoglimento non derivi alcuna modifica favorevole della posizione sostanziale dell'imputato.
- La censura contro una circostanza aggravante è priva di interesse se quella circostanza è stata già neutralizzata da un giudizio di prevalenza o subvalenza di circostanze concorrenti e non incide sul trattamento sanzionatorio.
- L'ammissibilità dell'impugnazione va valutata con riferimento agli effetti primari e diretti del provvedimento impugnato e non a possibili utilità meramente teoriche.
Come è indicizzato
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