Cassazione Penale, Ordinanza n. 06944/2025 del 19/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 14/03/2024 deducendo violazione di legge processuale. In particolare ha sostenuto che le dichiarazioni rese in altro procedimento dalla persona offesa fossero irrilevanti ai fini della decisione e che il verbale richiamato, pur consultato dalla Corte di merito, fosse comunque afferente allo stesso processo. Ha inoltre contestato l'affidabilità della persona offesa sui fatti narrati, prospettando la mancanza di elementi idonei a suffragarne l'attendibilità. La Corte di cassazione ha però rilevato che il ricorso riproduceva censure già proposte e già adeguatamente confutate in appello, mirando in realtà a ottenere una diversa lettura delle risultanze probatorie, alternativa e più favorevole al ricorrente, a fronte di una motivazione ritenuta logica e completa da parte del giudice di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero meramente reiterativi di doglianze già esaminate e respinte dalla Corte di appello, e che fossero diretti soltanto a contrapporre una lettura alternativa delle prove rispetto a quella già sorretta da motivazione logica e completa. La sentenza impugnata aveva infatti valorizzato l'attendibilità della persona offesa, considerato irrilevanti le discrepanze e sovrapposizioni nel racconto, spiegate con la pluralità degli episodi subiti, e dato rilievo a plurimi riscontri emersi dall'osservazione diretta degli operanti intervenuti nell'immediatezza dei fatti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato implicitamente quale paradigma della deduzione di violazione di legge processuale nel ricorso per cassazione, ma il ricorso è stato ritenuto in concreto inammissibile perché ripetitivo e meramente rivalutativo del merito.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e puntualmente confutate dal giudice di appello è inammissibile quando non confronta in modo critico la motivazione impugnata.
- Non è consentito in cassazione chiedere una nuova valutazione del compendio probatorio mediante la proposta di una lettura alternativa e più favorevole dei fatti, se la sentenza impugnata è sorretta da motivazione logica e completa.
- L'attendibilità della persona offesa può essere affermata dal giudice di merito anche in presenza di alcune discrasie o sovrapposizioni narrative, quando tali incongruenze siano logicamente spiegabili in relazione alla pluralità degli episodi riferiti e vi siano ulteriori riscontri esterni, anche non indispensabili.
- Ai fini del controllo di legittimità, è sufficiente che la sentenza di merito dia conto in modo coerente dei riscontri acquisiti e della ragione per cui eventuali dati non decisivi non incidono sull'affidabilità del narrato; in tale caso la censura che miri soltanto a svalutare il materiale probatorio non può essere accolta.
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