Cassazione Penale, Sentenza n. 21957/2024 del 31/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza del 13/03/2023 della Corte d'Appello di Bari, confermativa della sentenza del Tribunale di Trani del 19/12/2018 per il delitto di truffa relativo alla vendita su e-bay di un telefono cellulare mai inviato dopo ricezione del bonifico. Il ricorrente ha articolato tre motivi: 1) presunta nullità della querela per mancanza di "volontà punitiva" essendo nella querela scritto "espressamente che si dia inizio all'azione penale contro chiunque..." e non esplicitamente la richiesta di condanna; 2) vizio di motivazione e violazione di legge per la ritenuta sussistenza di artifici e raggiri e la loro riconducibilità al ricorrente (contestando la valutazione probatoria del giudice di merito, in particolare l'attribuzione dell'IBAN e l'accredito del 12/6/2013 con causale "acquisto smartphone Samsung Galaxy S3"); 3) violazione di legge per errato calcolo della prescrizione: il reato sarebbe stato consumato il 11/6/2013 (non il 11/9/2013), per cui sarebbe stato giaù prescritto alla data della sentenza d'appello del 13/3/2023.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato o non consentito in questa sede. Motivazioni principali: il primo motivo è inammissibile perché non è stato previamente dedotto in appello ai sensi dell'art. 606 comma 3 c.p.p.; il secondo è inammissibile perché mira a riesaminare fatti e valutazioni probatorie che il giudice di merito ha adeguatamente motivato (in particolare l'attribuzione del conto corrente e l'accredito del 12/6/2013); il terzo motivo sulla prescrizione è manifestamente infondato perché non tiene conto della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale riconosciuta in sentenza che ha comportato un termine massimo di prescrizione di dieci anni, quindi non decorso al 13/3/2023. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
D.L. n. 137/2020, art. 23 comma 8
consente il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto, richiamato nella fase di trattazione
cod. proc. pen., art. 606 comma 3
impone che i motivi dedotti in cassazione debbano essere previamente proposti in appello; la mancata deduzione in appello rende inammissibile il motivo in cassazione
prevede la condanna alle spese processuali e la possibilità di irrogare una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000 (De Luca, Rv. 217266)
principio secondo cui l'inammissibilità del ricorso impedisce di rilevare la prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata
Massime di principio
- Per far valere un motivo in cassazione è necessario che esso sia stato previamente dedotto in appello; altrimenti è inammissibile ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
- La Corte di cassazione esercita un sindacato limitato sulle valutazioni di fatto e prova del giudice di merito: le critiche meramente ricostruttive dei fatti o che chiedono una rivalutazione probatoria sono normalmente inammissibili a meno di vizi logico-giuridici evidenti nella motivazione
- Il calcolo della prescrizione richiede attenzione agli effetti della recidiva: la recidiva reiterata specifica e infraquinquennale può allungare i termini di prescrizione fino ai limiti massimi previsti, rendendo infondati i rilievi sulla estinzione del reato se non considerano tale circostanza
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile non possono essere rilevate circostanze sopravvenute (per es. prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata), conformemente al principio delle Sezioni Unite citate
- La dichiarazione di inammissibilità può comportare sanzioni economiche: oltre alle spese processuali il ricorrente può essere condannato a pagare una somma alla Cassa delle ammende quando il ricorso risulta manifestamente infondato o colpevole
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