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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24533/2023 del 07/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione presentata da Italo Ravazzolo rispetto alla sentenza del GIP di Bergamo che lo aveva condannato per concorso in truffa. Il ricorrente, mediante unico motivo articolato, deduce violazione del diritto di difesa per mancata acquisizione del fascicolo di primo grado e per mancata valutazione delle prove prodotte, violazione dell'art. 634 c.p.p. per ingiustificata declaratoria di inammissibilità nonostante il rispetto degli artt. 629 e 630 c.p.p., e censura la motivazione per contraddittorietà e carenza logica quanto all'inidoneità delle prove addotte (file di log forniti dalla societa Subito SRL, sentenza di assoluzione del Tribunale di Como n.197/2022, dichiarazioni di Vodafone e Lycamobile, decreto di citazione diretta della Procura di Castrovillari, oltre a elementi relativi a conversazioni telefoniche e numeri utilizzati).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e generico. Ha confermato che la Corte di appello aveva correttamente ritenuto le "nuove prove" evocate dalla difesa generiche e inidonee a mettere in discussione, con ragionevole sicurezza, il nucleo probatorio che aveva fondato la condanna: in particolare la disponibilita/riconducibilità della carta Postepay sulla quale erano stati accreditati i proventi delle truffe. La Cassazione ha osservato che le evidenze indicate non erano sufficientemente descritte né collegate, tramite un confronto con il compendio probatorio originario, a un possibile ribaltamento del giudizio di colpevolezza. Anche la sentenza di assoluzione intervenuta per episodi diversi e la prova della colpevolezza di terzi non risultavano decisive rispetto al punto centrale. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per la sintesi delle conclusioni di parte; qui utilizzata per riassumere i motivi di ricorso in cassazione.

  • art. 631 cod. proc. pen.

    Stabilisce che gli elementi posti a fondamento della richiesta di revisione devono essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto; la prova nuova deve, in termini di ragionevole sicurezza, rendere insostenibile oltre ogni ragionevole dubbio la responsabilità originaria.

  • art. 634 cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di appello di dichiarare l'inammissibilità della richiesta di revisione, anche d'ufficio, quando le ragioni addotte sono evidentemente inidonee a consentire una verifica utile sull'esito del giudizio; fondata su valutazione realistica e motivata dell'inidoneità delle prove nuove.

  • art. 629 cod. proc. pen.

    Richiamato come riferimento alle ipotesi di revisione; insieme all'art. 630 definisce i presupposti soggettivi e oggettivi per l'ammissibilità della revisione.

  • art. 630 cod. proc. pen.

    Indica le ipotesi di "prova nuova" rilevante per la revisione (es. confessione di terzi, documenti, sentenze ecc.) e richiede che tale prova sia idonea, da sola o con quelle già acquisite, a ribaltare il giudizio di colpevolezza.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali e la possibilità di sanzioni pecuniarie quando il ricorso è dichiarato inammissibile e risulta determinante la colpa del ricorrente nella proposizione del ricorso.

  • art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'assoluzione per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste; nella sentenza è richiamata la circostanza che un'assoluzione resa in relazione a episodi diversi non è necessariamente decisiva rispetto a condanne basate su fatti distinti.

Massime di principio

  • Una richiesta di revisione deve indicare in modo chiaro e specifico il contenuto delle "prove nuove" e spiegare come, concretamente, esse possano ribaltare il giudizio di colpevolezza: mere evocazioni generiche sono inammissibili.
  • La Corte può dichiarare l'inammissibilità ex officio quando risulta evidente, da una valutazione motivata, che le nuove prove sono palesemente inidonee a cambiare l'esito del processo originale (art. 634 c.p.p.).
  • La prova della colpevolezza di terzi non è in sé sufficiente a ottenere la revisione se non contrasta in modo specifico e decisivo il nucleo probatorio che ha determinato la condanna (ad es. la disponibilità della carta sulla quale sono transitati i proventi).
  • Una sentenza di assoluzione in procedimenti differenti non incide automaticamente sulla situazione di condanna, soprattutto se riguarda fatti, periodi o circostanze diverse: occorre dimostrare il nesso probatorio rilevante.
  • La proposizione di ricorsi infondati o manifestamente generici può comportare non solo il rigetto ma anche l'imposizione delle spese processuali e sanzioni pecuniarie per colpa ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto le impugnazioni devono essere fondate e ben documentate.

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