Cassazione Penale, Sentenza n. 7951/2024 del 22/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente era stato condannato in primo grado per violazione dell'art. 642 c.p. per avere denunciato alla compagnia assicurativa del ristorante Madai Felice un falso episodio di intossicazione alimentare al fine di ottenere un indennizzo. In Cassazione deduceva: (1) errata qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che si trattasse di truffa (art. 640) e non di frode assicurativa (art. 642), posto che egli era terzo rispetto al rapporto assicurativo e avrebbe agito contro l'assicurato; (2) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Rilevava inoltre divergenze giurisprudenziali sulla applicabilità dell'art. 642 a soggetti estranei al rapporto assicurativo. Come elemento probatorio la Corte d'appello aveva richiamato, fra l'altro, una missiva dello Studio Veio dove si affermava "restiamo in attesa di eventuale contatto con i dati della vostra assicurazione" quale indice della volontà di ottenere l'indennizzo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato l'interpretazione consolidata secondo cui l'art. 642 c.p. è una fattispecie speciale di truffa finalizzata a tutelare il patrimonio delle compagnie assicuratrici e può essere integrata anche da soggetti estranei al rapporto assicurativo quando l'azione è diretta a ottenere indebitamente l'indennizzo. Ha inoltre ritenuto legittimo e congruo il diniego delle attenuanti generiche operato dai giudici di merito. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile AXA Assicurazione S.p.A., liquidate in euro 3.686,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Riconosciuto come fattispecie speciale di truffa: tutela rafforzata del patrimonio delle compagnie assicuratrici. Può applicarsi anche quando l'azione fraudolenta è posta in essere da soggetti estranei al rapporto assicurativo e mira a manipolare il rapporto contrattuale per ottenere un indennizzo.
Norma procedurale che disciplina il contraddittorio scritto; richiamata per segnalare che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi della disposizione.
Massime di principio
- L'art. 642 c.p. non è reato 'proprio' attribuibile solo al contraente: anche terzi possono essere responsabili se l'azione è diretta a danneggiare il patrimonio delle compagnie assicurative ottenendo un indennizzo attraverso una manipolazione del rapporto assicurativo.
- La volontà di ottenere l'indennizzo dall'assicurazione (es. comunicazioni che richiedono i dati della polizza) costituisce un elemento indiziario rilevante per configurare il dolo specifico richiesto dall'art. 642.
- Nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice di merito può limitarsi a indicare la mancanza di elementi positivi rilevanti; questa motivazione, se logica e congrua, è insindacabile in Cassazione.
- Se la questione sollevata in Cassazione aderisce a orientamenti consolidati della giurisprudenza di legittimità, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per mancata novità o per difetto di prospettazione di questioni rilevanti di diritto.
- In casi simili, è importante documentare la mancanza di finalità risarcitorie verso l'assicurazione (ad es. assenza di richieste o contatti con la compagnia) per contrastare efficacemente l'accusa ai sensi dell'art. 642.
Testo integrale
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