Sentenza n. 709/2026 - Napoli, Sezione 6
per l’annullamento del decreto di revoca del nulla osta al lavoro subordinato emesso il 07.03.2025 dalla Prefettura di Napoli Sportello Unico Immigrazione (cod. pratica: P-NA/L/Q/2023//114114) e notificato in pari data.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di revoca del nulla osta al lavoro subordinato adottato dalla Prefettura di Napoli
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva ottenuto il nulla osta al lavoro subordinato ed era entrato regolarmente in Italia. La Prefettura, tuttavia, non aveva tempestivamente convocato lui e il datore di lavoro per la sottoscrizione del contratto di soggiorno. Nel frattempo, il ricorrente aveva tentato senza esito di contattare il datore di lavoro originario e aveva reperito una nuova occasione lavorativa. Dopo quasi due anni dal rilascio del nulla osta, l'Amministrazione ne disponeva la revoca. Il ricorrente deduceva violazione di legge ed eccesso di potere, lamentando in particolare l'inerzia amministrativa, l'abnorme durata del procedimento, la lesione della partecipazione procedimentale, l'irragionevole imputazione a suo carico delle conseguenze del ritardo e l'omessa valorizzazione della nuova attività lavorativa, anche ai fini del rilascio di un permesso per attesa occupazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la revoca. Ha ritenuto decisivi l'ingresso regolare del ricorrente in forza del nulla osta, l'inerzia della Prefettura nel convocare tempestivamente le parti, il decorso di quasi due anni tra il rilascio e la revoca e la circostanza che il ricorrente non fosse responsabile del protrarsi del procedimento. La successiva accelerazione dell'Amministrazione, intervenuta dopo una prolungata inerzia, ha inciso sulle prerogative partecipative del ricorrente e del datore di lavoro e ha impedito una valutazione aggiornata della nuova occasione lavorativa. Secondo il giudice, l'Amministrazione avrebbe dovuto effettuare una nuova convocazione e valutare il rilascio di un titolo di soggiorno con un diverso datore di lavoro oppure per attesa occupazione, anche alla luce delle circolari ministeriali. Le spese di lite sono state compensate. Il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato e il compenso del difensore è stato liquidato in euro 1.500,00.
Norme richiamate
art. 4, comma 1, D.M. n. 55/2014
ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate
La liquidazione del compenso deve considerare le caratteristiche e la difficoltà concreta della controversia, oltre agli altri criteri indicati dalla disposizione.
riduzione ordinaria del 50% del compenso
Il compenso liquidato a titolo di patrocinio a spese dello Stato è soggetto alla riduzione ordinaria prevista dalla disposizione.
d.P.R. 286/1998
Il testo non indica uno specifico articolo, ma la controversia riguarda il procedimento per il nulla osta al lavoro subordinato e il conseguente titolo di soggiorno.
Massime di principio
- Quando il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato è seguito da una prolungata inerzia dell'Amministrazione nella convocazione delle parti per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, il ritardo non può essere imputato allo straniero che abbia regolarmente fatto ingresso in Italia e si sia attivato per definire la procedura.
- La revoca del nulla osta adottata dopo un abnorme lasso temporale, senza tenere conto del fatto che il ritardo è dipeso dall'Amministrazione, viola i principi di buona fede, correttezza, leale cooperazione ed economicità dell'azione amministrativa.
- Prima di revocare il nulla osta in una procedura protrattasi per inerzia amministrativa, l'autorità deve assicurare un'effettiva possibilità di partecipazione mediante una nuova convocazione e valutare le sopravvenienze rilevanti, compresa l'individuazione di un nuovo datore di lavoro o la possibilità del permesso per attesa occupazione.
- L'Amministrazione non può trasferire sul privato le conseguenze sfavorevoli del decorso del tempo quando la durata anomala del procedimento non sia a lui imputabile.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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