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Sentenza

Sentenza n. 596/2026 - Salerno, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia a) della Determinazione del Dirigente dell’Ufficio Amministrativo del Consorzio ASI, n. 10 del 24 marzo 2025, comunicata il successivo 25 marzo 2024, avente ad oggetto: “Deliberazione del Comitato Direttivo n. 2025/9/69 del 10 marzo 2025. Annullamento in autotutela della deliberazione n. 2024/32/329 del 6 novembre 2024”; b) della Deliberazione del Comitato Direttivo del Consorzio ASI n. 2025/9/69 del 10 marzo 2025, richiamata nella predetta determinazione dirigenziale, con cui si è deliberato di procedere all’annullamento degli atti relativi alla costituzione della società “Agenzia di Sviluppo Industriale s.r.l.”; c) della Deliberazione del Comitato Direttivo del Consorzio ASI n. 2025/6/43 del 10 febbraio 2025, con cui si è deliberato di dare avvio al procedimento di annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies L. 241/1990 degli atti relativi alla costituzione della società mista; d) della nota del Consorzio ASI prot. N. 952 del 17 febbraio 2025, con cui è stato comunicato alla società Management House Italia s.r.l. l’avvio del procedimento per l’annullamento in autotutela; e) di tutti gli atti presupposti, ivi compresi gli atti istruttori, collegati, connessi e conseguenziali, non conosciuti.

Giustizia amministrativa202500810

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti di annullamento d'ufficio degli atti relativi alla costituzione della società Agenzia di Sviluppo Industriale s.r.l., compreso l'avvio del procedimento di autotutela

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (consorzio pubblico)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società privata ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la determinazione dirigenziale e le deliberazioni del Consorzio ASI con cui era stato avviato e poi disposto l'annullamento in autotutela degli atti relativi alla costituzione di una società mista. Sono stati inoltre impugnati la comunicazione di avvio del procedimento e gli atti presupposti, istruttori, connessi e conseguenziali. Il testo della sentenza non riporta specifici motivi di legittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

Nel corso dell'udienza pubblica la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, alla luce dell'avvenuto recesso del Consorzio resistente e dell'accettazione del recesso da parte della ricorrente. Il TAR, in applicazione del principio dispositivo che informa il processo amministrativo, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese di lite sono state compensate in ragione dell'esito in rito del giudizio.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dalla parte ricorrente in relazione alla sopravvenienza di fatti idonei a soddisfare o superare la pretesa azionata, comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
  • Nel processo amministrativo, il principio dispositivo impone al giudice di non pronunciarsi sul merito quando il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione e tale sopravvenienza risulta coerente con gli atti di causa.
  • In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, le spese di lite possono essere compensate in considerazione dell'esito in rito del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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