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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50051/2023 del 15/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Bari del 22/05/2023 che aveva sostituito gli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere. Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 274, comma 1, lett. c) e 275 c.p.p. (esigenze cautelari) e censurava la motivazione come meramente formale, contraddittoria e manifestamente illogica, in particolare per la mancata valutazione della concretezza e attualità del pericolo di reiterazione del reato alla luce della distanza temporale dei fatti (novembre 2021) e dell'ordinanza del G.i.p. del 18/11/2022 che aveva disposto gli arresti domiciliari; deduceva inoltre sproporzione della misura rispetto alla pena poi rideterminata in sede di appello dalla Corte d'appello di Bari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di Bari avesse motivato in modo non apparente né apodittico e non contraddittorio la persistenza delle esigenze cautelari, richiamando: la gravità della condotta estorsiva e l'uso minacciato di un fucile con matricola abrasa; la personalità dell'imputato con precedenti e carichi pendenti; missive inviate dal carcere con indicazioni di ritorsioni e proseguimento dell'attività delittuosa; principi di giurisprudenza secondo cui il tempo trascorso ("tempo silente") va valutato all'atto della misura cautelare ma non basta di per sé a escludere le esigenze cautelari; e la non rilevanza della lontananza della persona offesa rispetto alla possibile reiterazione verso altre potenziali vittime. Ha ritenuto altresì congrua la valutazione di inadeguatezza degli arresti domiciliari (per la spregiudicatezza dell'imputato e per il fatto che anche dal carcere aveva cercato di proseguire il disegno criminoso). Quanto alla questione di proporzionalità rispetto alla pena rideterminata a quattro anni e quattro mesi, la Corte ha ritenuto che il periodo di restrizione (indicato dal Tribunale in dieci mesi) non fosse sproporzionato. Ha quindi respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000,00 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Disciplina il ricorso a norma dell'ordinanza impugnata: il pubblico ministero poteva proporre appello avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari; nel caso l'appello del PM aveva portato alla revoca della misura alternativa e all'applicazione della custodia cautelare in carcere da parte del Tribunale di Bari.

  • art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Individua tra le esigenze cautelari quella attinente al pericolo che l'indagato commetta gravi delitti con uso di armi o altri mezzi di violenza o delitti della stessa specie; la Corte ha ritenuto che tali esigenze persistessero alla luce della gravità della condotta, dei precedenti e delle comunicazioni dal carcere.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Regola la misura cautelare della custodia in carcere; è stata richiamata nel quadro della legittimità dell'applicazione della misura più afflittiva rispetto agli arresti domiciliari.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Ground di impugnazione per cassazione relativo a violazione di norme di diritto; il ricorrente l'ha invocata per denunciare violazioni degli artt. 274 e 275, ma la Corte ha ritenuto infondata la censura.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Ground per dedurre contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale di Bari non fosse contraddittoria né manifestamente illogica.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Previene il riferimento ai gravi indizi di colpevolezza; la Corte osserva che l'insussistenza di gravi indizi è rilevabile in cassazione solo se si traduce in violazione di norme o in manifesta illogicità della motivazione.

  • art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla valutazione del "tempo silente": il tempo trascorso dalla commissione del reato deve essere valutato dal giudice che dispone la custodia cautelare ai fini dell'esistenza o meno delle esigenze cautelari.

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Richiamato per puntualizzare che, ai fini della revoca o della sostituzione della misura cautelare, non è richiesta la stessa valutazione del tempo silente prevista per la misura iniziale.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese processuali; la Corte l'ha applicato disponendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e della somma a titolo di ammenda.

Massime di principio

  • Per impugnare con successo davanti alla Cassazione un provvedimento cautelare è necessario dimostrare una violazione specifica di norme o la manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione; semplici contestazioni di merito non sono sufficienti.
  • La mera distanza temporale dei fatti ("tempo silente") non determina automaticamente l'attenuazione delle esigenze cautelari: il giudice che dispone la custodia cautelare deve valutare il tempo trascorso, ma tale elemento non vale di per sé a revocare o a sostituire la misura.
  • Nella valutazione della persistenza delle esigenze cautelari rilevano la gravità della condotta, la personalità e i precedenti dell'indagato, e ogni comportamento posteriore (es. comunicazioni dal carcere) che dimostri rischio di reiterazione o incapace autocontrollo.
  • La valutazione di proporzionalità della misura cautelare rispetto alla pena definitiva è un elemento da considerare, ma una riduzione della pena in sede di merito non comporta automaticamente la non proporzionalità di un periodo di custodia già eseguito; il periodo di restrizione va valutato nel suo contesto concreto.
  • La non idoneità di misure meno afflittive (es. arresti domiciliari) può essere fondata su elementi che dimostrino la spregiudicatezza dell'imputato e la possibilità che prosegua l'azione criminosa anche attraverso terzi o con comunicazioni dal carcere.

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