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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28168/2025 del 31/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti dagli imputati. Conseguentemente, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Nel giudizio definito con applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., la difesa degli imputati ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio. In particolare, si sosteneva che le circostanze emerse nel procedimento avrebbero dovuto condurre a una pena più lieve. La Corte rileva però che il ricorso non si confronta con l’orientamento consolidato secondo cui, in presenza di sentenza di patteggiamento, è inammissibile il ricorso che lamenti l’omessa valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; per tale profilo, la Corte provvede con ordinanza de plano.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti; il procedimento era stato definito con patteggiamento.

  • art. 133 c.p.p.

    richiamato dai ricorrenti per contestare la misura della pena e la motivazione sul trattamento sanzionatorio.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    preclude il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento quando si deduce l'omessa valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p.

  • art. 129 c.p.p.

    norma evocata come parametro del proscioglimento d'ufficio; la sua mancata applicazione non è deducibile con ricorso nel caso di patteggiamento nei termini indicati dalla giurisprudenza richiamata.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la dichiarazione di inammissibilità de plano del ricorso nei casi previsti.

  • art. 616 c.p.p.

    fondamento della condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è inammissibile quando, sotto forma di doglianza sulla motivazione o sulla pena, miri in realtà a censurare la mancata verifica delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
  • La contestazione del trattamento sanzionatorio nel patteggiamento non può essere utilizzata per riaprire il sindacato sulla sussistenza delle cause di proscioglimento, ove operi il limite di impugnabilità previsto dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte applica la conseguente statuizione accessoria sulle spese processuali e sulla somma in favore della Cassa delle ammende.
  • In presenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato e non efficacemente confrontato dal ricorrente, la Corte può dichiarare l’inammissibilità con ordinanza de plano.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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