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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36937/2025 del 12/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte offesa)

La controversia

La parte offesa ha impugnato l'ordinanza con cui il GIP del Tribunale di Palermo aveva disposto l'archiviazione del procedimento penale nei confronti dell'indagato. Ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che il giudice non avesse disposto l'audizione dei testi indicati nell'atto di opposizione della difesa né l'acquisizione di ulteriori documenti, e che avesse omesso di fornire una logica motivazione sul diniego di tali richieste istruttorie.

La decisione

La Corte ha ritenuto che l'ordinanza di archiviazione, emessa dopo l'entrata in vigore della l. n. 103 del 2017, non sia ricorribile per cassazione, ma sia invece soggetta a reclamo al Tribunale in composizione monocratica nei soli casi di nullità previsti dall'art. 127, comma 5, c.p.p. Poiché il rimedio corretto non era stato attivato, ha qualificato l'impugnazione come reclamo e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Palermo, quale giudice competente.

Norme richiamate

  • art. 410-bis c.p.p.

    Disciplina le nullità del decreto e dell'ordinanza di archiviazione e prevede, per i casi di nullità, il reclamo innanzi al Tribunale in composizione monocratica; l'ordinanza di archiviazione è nulla solo nei casi previsti dall'art. 127, comma 5, c.p.p.

  • art. 408 c.p.p.

    È richiamato come parametro per l'avviso alla persona offesa e per i termini rilevanti ai fini della nullità del decreto di archiviazione.

  • art. 411 c.p.p.

    È richiamato tra le disposizioni la cui omissione dell'avviso determina nullità del decreto di archiviazione.

  • art. 127 c.p.p.

    Costituisce il solo caso in cui l'ordinanza di archiviazione è nulla e, quindi, reclamabile ai sensi dell'art. 410-bis c.p.p.

  • art. 568 c.p.p.

    L'impugnazione va qualificata secondo il suo contenuto e, se proposta a giudice incompetente, gli atti devono essere trasmessi al giudice competente.

Massime di principio

  • L'ordinanza di archiviazione emessa dopo l'entrata in vigore della l. n. 103/2017 non è impugnabile con ricorso per cassazione, ma solo con reclamo al Tribunale in composizione monocratica nei casi tassativi di nullità previsti dall'art. 410-bis c.p.p.
  • Quando la parte propone un rimedio di impugnazione formalmente errato, il giudice deve qualificarlo in base al suo contenuto sostanziale e, se necessario, trasmettere gli atti al giudice competente.
  • La nullità dell'ordinanza di archiviazione è configurabile soltanto nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, e non può essere estesa oltre i casi tipizzati dall'art. 127, comma 5, c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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