Cassazione Penale, Ordinanza n. 22868/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 24/09/2024. Dalla motivazione emerge che la decisione di merito riguardava una condanna per ricettazione, con contestazione difensiva volta anzitutto a sostenere che il fatto dovesse essere qualificato come furto e che l'imputato fosse l'autore del reato presupposto. Con gli altri due motivi si censurava il mancato riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, c.p. e dell'attenuante speciale prevista dall'art. 648, quarto comma, c.p., deducendo in sostanza la tenuità del fatto e l'esiguità del valore dei beni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo apodittico e assertivo, perché fondato sulla mera contestazione della ricostruzione fattuale già svolta dai giudici di merito, i quali avevano ampiamente vagliato e disatteso le doglianze difensive con argomentazioni non illogiche. Ha reputato gli altri due motivi privi di specificità e manifestamente infondati: in tema di ricettazione, il valore del bene è elemento rilevante solo in via sussidiaria per la particolare tenuità del fatto, e comunque l'attenuante ex art. 62, n. 4, c.p. richiede un pregiudizio economicamente pressoché irrisorio. Nel caso concreto la corte territoriale aveva correttamente valorizzato il valore non modesto dei beni ricettati e il disvalore della condotta. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 62, primo comma, n. 4, c.p.
L'attenuante presuppone che il pregiudizio economico sia di valore pressoché irrisorio, valutando sia il valore della cosa sia il pregiudizio complessivo e il disvalore sociale della condotta; non è riconoscibile se il danno non è esiguo.
L'attenuante speciale della particolare tenuità nel reato di ricettazione va esclusa quando il valore del bene non sia esiguo; il valore del bene ha rilievo solo sussidiario nella valutazione della tenuità.
La sentenza si riferisce al reato di ricettazione come fattispecie contestata e al relativo vaglio delle attenuanti.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitano a riproporre in modo apodittico le doglianze già disattese in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- In tema di ricettazione, la particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta quando il valore del bene ricettato non sia esiguo; il valore del bene è un indice sussidiario, ma se non è modesto esclude la tenuità.
- L'attenuante comune del danno di speciale tenuità richiede un pregiudizio economico pressoché irrisorio, da apprezzare non solo in rapporto al valore intrinseco del bene, ma anche al complessivo pregiudizio per la persona offesa e al disvalore della condotta.
- La valutazione di tenuità del fatto e delle attenuanti correlate spetta al giudice di merito e, se sorretta da logica e adeguata motivazione, non è sindacabile in cassazione attraverso censure meramente assertive.
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