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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14873/2025 del 15/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte pubblica)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 5 luglio 2024. I motivi deducevano violazione di legge e vizi motivazionali in punto di responsabilità, qualificazione giuridica del fatto e trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi totalmente carenti di specificità: le censure erano generiche, indeterminate e non correlate in modo critico alla motivazione della sentenza impugnata. Inoltre, il ricorso era esposto in modo disordinato, prolisso e caotico, tale da non consentire un ordinato inquadramento dei vizi deducibili ex art. 606 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p.

    La specificità dei motivi di ricorso è richiesta a pena di inammissibilità; la sua mancanza può risultare sia dalla genericità intrinseca sia dalla mancanza di correlazione con la motivazione della decisione impugnata.

  • art. 606 c.p.p.

    Le doglianze devono essere inquadrabili nei vizi di legittimità deducibili in cassazione; un'esposizione disordinata e caotica che impedisca tale inquadramento rende il ricorso inammissibile.

  • Codice di procedura penale

    Richiamo generale al sistema delle impugnazioni e ai requisiti formali e sostanziali del ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi non siano specifici, cioè quando si limitino a formule generiche o non si confrontino in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La specificità dei motivi va valutata anche in senso estrinseco: è inammissibile la censura che, pur formalmente articolata, non svolga una critica argomentata e non presenti una reale correlazione con la decisione impugnata.
  • L'esposizione del ricorso deve consentire un ordinato inquadramento dei vizi di legittimità deducibili; una trattazione disordinata, prolissa e caotica può determinare l'inammissibilità.
  • Quando il giudice di merito abbia motivato in modo logico e giuridicamente corretto, una contestazione meramente generica non è sufficiente a scalfire la decisione in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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