Cassazione Penale, Ordinanza n. 14873/2025 del 15/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (parte pubblica)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 5 luglio 2024. I motivi deducevano violazione di legge e vizi motivazionali in punto di responsabilità, qualificazione giuridica del fatto e trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi totalmente carenti di specificità: le censure erano generiche, indeterminate e non correlate in modo critico alla motivazione della sentenza impugnata. Inoltre, il ricorso era esposto in modo disordinato, prolisso e caotico, tale da non consentire un ordinato inquadramento dei vizi deducibili ex art. 606 c.p.p.
Norme richiamate
La specificità dei motivi di ricorso è richiesta a pena di inammissibilità; la sua mancanza può risultare sia dalla genericità intrinseca sia dalla mancanza di correlazione con la motivazione della decisione impugnata.
Le doglianze devono essere inquadrabili nei vizi di legittimità deducibili in cassazione; un'esposizione disordinata e caotica che impedisca tale inquadramento rende il ricorso inammissibile.
Richiamo generale al sistema delle impugnazioni e ai requisiti formali e sostanziali del ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi non siano specifici, cioè quando si limitino a formule generiche o non si confrontino in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
- La specificità dei motivi va valutata anche in senso estrinseco: è inammissibile la censura che, pur formalmente articolata, non svolga una critica argomentata e non presenti una reale correlazione con la decisione impugnata.
- L'esposizione del ricorso deve consentire un ordinato inquadramento dei vizi di legittimità deducibili; una trattazione disordinata, prolissa e caotica può determinare l'inammissibilità.
- Quando il giudice di merito abbia motivato in modo logico e giuridicamente corretto, una contestazione meramente generica non è sufficiente a scalfire la decisione in sede di legittimità.
Come è indicizzato
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