Cassazione Civile, Ordinanza n. 36737/2022 del 15/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Nel giudizio di merito il ricorrente aveva impugnato l'estratto di ruolo relativo a due cartelle esattoriali, ottenendo l'accoglimento dell'appello e la dichiarazione di prescrizione dei crediti portati dalle cartelle. Nonostante la totale vittoria sul merito, il Tribunale di Roma aveva disposto la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio, richiamando gli oggettivi e continui mutamenti della giurisprudenza in materia. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione il ricorrente ha denunciato violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., sostenendo che la compensazione fosse illegittima perché, al momento dell'introduzione del giudizio, la giurisprudenza di legittimità aveva già ammesso l'impugnabilità delle risultanze dell'estratto di ruolo e la proponibilità dell'eccezione di prescrizione non era mai stata messa in dubbio; pertanto non ricorrevano le condizioni per derogare al principio di soccombenza.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente fondato. Ha osservato che la disciplina dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis e come interpretato alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018, consente la compensazione delle spese solo in presenza di reciproca soccombenza oppure, in assenza di essa, soltanto nei casi di assoluta novità della questione trattata, di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Nel caso concreto, la motivazione del Tribunale è stata ritenuta incongrua perché aveva accolto l'appello facendo riferimento a un orientamento delle Sezioni Unite già esistente prima dell'introduzione del giudizio, ma aveva poi giustificato la compensazione delle spese con i continui mutamenti giurisprudenziali in materia. Per questo la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come norma generale sulla soccombenza e sulla regola della condanna alle spese in favore della parte vittoriosa
la compensazione totale o parziale delle spese, in assenza di reciproca soccombenza, è ammessa solo nei casi previsti dalla legge: assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti o analoghe gravi ed eccezionali ragioni
invocato come parametro del motivo di ricorso per denunciata violazione di legge
richiamato nel procedimento camerale per la proposta del relatore
d.l. 12 settembre 2014, n. 132
ha modificato l'art. 92, comma 2, c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis
ha convertito il d.l. n. 132/2014, confermando la nuova disciplina della compensazione delle spese
Corte cost. n. 77 del 2018
ha integrato la disciplina dell'art. 92, comma 2, c.p.c. in senso conforme ai limiti costituzionali della compensazione delle spese
Massime di principio
- In assenza di reciproca soccombenza, la compensazione delle spese di lite è legittima solo se il giudice indica una delle specifiche ragioni previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c., senza potersi limitare a formule generiche o incongrue.
- Se il giudice di merito fonda l'accoglimento della domanda su un orientamento giurisprudenziale già esistente al momento dell'introduzione della causa, non può poi giustificare la compensazione delle spese invocando in modo apodittico successivi o generici mutamenti giurisprudenziali.
- La motivazione sulla compensazione delle spese deve essere coerente con la ricostruzione svolta sul merito della controversia e deve emergere la concreta sussistenza dei presupposti eccezionali richiesti dalla legge.
- La parte totalmente vittoriosa sul merito ha diritto, di regola, alla rifusione delle spese, salvo che ricorrano effettivamente i tassativi presupposti legali per la compensazione.
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