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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 3863/2020 del 17/02/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (curatela fallimentare)

La controversia

La Corte d’appello di Brescia, con sentenza pubblicata il 24 settembre 2015, aveva revocato la dichiarazione di fallimento di una società in accomandita semplice. Aveva ritenuto che il Tribunale, investito sia delle istanze di fallimento sia della domanda di concordato preventivo, non potesse dichiarare il fallimento senza esaminare prima la domanda concordataria e i suoi effetti, anche in considerazione del fallimento del socio accomandatario intervenuto dopo la presentazione della domanda. La curatela ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi. Con il primo ha dedotto che il fallimento personale del socio accomandatario, dichiarato con sentenza del Tribunale di Cremona del 25 febbraio-2 marzo 2015, ne aveva determinato l’esclusione di diritto dalla società e la perdita dei poteri di amministrazione e, quindi, della legittimazione e dell’interesse a proporre reclamo; ha inoltre richiamato il recesso dell’altra socia, esercitato il 13 ottobre 2014 con rinuncia alla liquidazione della quota, e la mancata ricostituzione della pluralità dei soci nei sei mesi successivi. Con il secondo motivo ha denunciato l’omessa integrazione del contraddittorio in reclamo nei confronti di alcuni soggetti che avevano presentato istanze di fallimento. Con il terzo ha censurato l’omesso esame del fallimento individuale del socio e dei suoi riflessi sul coordinamento fra procedura concordataria e fallimentare, osservando che il Tribunale aveva dichiarato il fallimento della società il 20 maggio 2015 e, nella stessa data, aveva dichiarato inammissibile la proposta di concordato. La società ha proposto ricorso incidentale condizionato, lamentando che la Corte d’appello non avesse revocato anche il decreto di inammissibilità del concordato.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il secondo motivo: i soggetti indicati non risultavano creditori della società, ma dell’imprenditore individuale, ed erano intervenuti nel procedimento relativo alla società solo in adesione; non sussisteva quindi ragione per integrare il contraddittorio. Ha accolto il primo e il terzo motivo, rilevando anzitutto che la dichiarazione di fallimento della società, pubblicata il 20 maggio 2015, e il decreto di inammissibilità della proposta concordataria risultavano depositati nella stessa data, sicché era errata la premessa della Corte d’appello circa la posteriorità del decreto. Ha inoltre osservato che la sentenza dichiarativa di fallimento aveva esaminato concretamente lo stato d’insolvenza anche alla luce del piano concordatario e della previa dichiarazione di fallimento del socio accomandatario, unico socio della società. Il fallimento del socio illimitatamente responsabile ne determina l’esclusione di diritto dalla società, secondo le norme richiamate. Il ricorso incidentale è stato dichiarato assorbito: le censure contro il decreto d’inammissibilità del concordato potranno essere riproposte davanti al giudice di rinvio. La sentenza d’appello è stata cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2288 c.c.

    In effetti, del resto, la dichiarazione di fallimento del socio illimitatamente responsabile di società di persone determina la sua esclusione di diritto dalla società, ai sensi dell’art. 2288 c.c. applicabile ex art. 2293 c.c., alla società in nome collettivo (e, deve aggiungersi, con riguardo al caso di specie, ex art. 2315 c.c. alle società in accomandita semplice: v., puntualmente, Cass. 18 marzo 2015, n. 5449).

    Il fallimento del socio illimitatamente responsabile comporta la sua esclusione di diritto dalla società di persone; la regola opera anche per la società in accomandita semplice tramite il rinvio dell’art. 2315 c.c.

  • art. 2293 c.c.

    In effetti, del resto, la dichiarazione di fallimento del socio illimitatamente responsabile di società di persone determina la sua esclusione di diritto dalla società, ai sensi dell’art. 2288 c.c. applicabile ex art. 2293 c.c., alla società in nome collettivo (e, deve aggiungersi, con riguardo al caso di specie, ex art. 2315 c.c. alle società in accomandita semplice: v., puntualmente, Cass. 18 marzo 2015, n. 5449).

    La disciplina dell’esclusione di diritto prevista per la società semplice si applica alla società in nome collettivo attraverso il rinvio dell’art. 2293 c.c.

  • art. 2315 c.c.

    In effetti, del resto, la dichiarazione di fallimento del socio illimitatamente responsabile di società di persone determina la sua esclusione di diritto dalla società, ai sensi dell’art. 2288 c.c. applicabile ex art. 2293 c.c., alla società in nome collettivo (e, deve aggiungersi, con riguardo al caso di specie, ex art. 2315 c.c. alle società in accomandita semplice: v., puntualmente, Cass. 18 marzo 2015, n. 5449).

    Per la società in accomandita semplice, la regola dell’esclusione di diritto del socio illimitatamente responsabile fallito opera in forza del rinvio previsto dall’art. 2315 c.c.

  • art. 16, ultimo comma, L. Fall.

    Ora, un primo, assorbente rilievo è costituito dal fatto che la sentenza dichiarativa di fallimento è stata pubblicata il 20 maggio 2015 e da tale data ha prodotto i suoi effetti, ai sensi della L. Fall., art. 16, u.c..

    La sentenza dichiarativa di fallimento produce i propri effetti dalla data della sua pubblicazione.

  • art. 161, comma 6, L. Fall.

    La decisione impugnata ha valorizzato le conclusioni raggiunte dalla sentenza Cass. Sez. Un., 15 maggio 2015, n. 9935, secondo la quale la pendenza di una domanda di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, ai sensi della L. Fall., art. 161, comma 6, impedisce temporaneamente la dichiarazione di fallimento sino al verificarsi degli eventi previsti dalla L. Fall., artt. 162,173,179 e 180, ma non rende improcedibile il procedimento prefallimentare iniziato su istanza del creditore o su richiesta del P.M., nè ne consente la sospensione, ben potendo lo stesso essere istruito e concludersi con un decreto di rigetto.

    La domanda di concordato preventivo impedisce temporaneamente la dichiarazione di fallimento fino al verificarsi degli eventi contemplati dalla legge, ma non rende improcedibile né sospende il procedimento prefallimentare, che può essere istruito e definito.

  • artt. 162, 173, 179 e 180 L. Fall.

    La decisione impugnata ha valorizzato le conclusioni raggiunte dalla sentenza Cass. Sez. Un., 15 maggio 2015, n. 9935, secondo la quale la pendenza di una domanda di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, ai sensi della L. Fall., art. 161, comma 6, impedisce temporaneamente la dichiarazione di fallimento sino al verificarsi degli eventi previsti dalla L. Fall., artt. 162,173,179 e 180, ma non rende improcedibile il procedimento prefallimentare iniziato su istanza del creditore o su richiesta del P.M., nè ne consente la sospensione, ben potendo lo stesso essere istruito e concludersi con un decreto di rigetto.

    Gli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 L. Fall. segnano i passaggi al cui verificarsi viene meno l’impedimento temporaneo alla dichiarazione di fallimento derivante dalla pendenza della domanda concordataria.

Massime di principio

  • La pendenza di una domanda di concordato preventivo impedisce temporaneamente la dichiarazione di fallimento fino al verificarsi degli eventi previsti dalla legge, ma non rende improcedibile né sospende il procedimento prefallimentare, che può essere istruito e concluso.
  • Il fallimento del socio illimitatamente responsabile di una società di persone ne determina l’esclusione di diritto dalla società; tale regola si applica anche al socio accomandatario di una società in accomandita semplice.
  • Nel coordinare il procedimento di concordato preventivo con quello prefallimentare, occorre considerare l’effettiva sequenza degli atti e verificare se la decisione dichiarativa di fallimento abbia valutato lo stato d’insolvenza anche alla luce del piano concordatario e degli elementi rilevanti della vicenda.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialePartecipazioni socialiImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaSocietarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

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