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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37032/2025 del 13/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato, ritenendo congrua e non sindacabile in sede di legittimità la motivazione della Corte d'appello sul diniego delle attenuanti generiche. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per numerose ipotesi di furto in abitazione. L'unico motivo dedotto riguardava il diniego delle circostanze attenuanti generiche: secondo la difesa, la decisione di merito sarebbe stata ingiustificata. La Corte di cassazione ha però rilevato che il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere motivato dall'assenza di elementi positivi e che, dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., non basta il solo stato di incensuratezza. Nel caso concreto la Corte territoriale aveva evidenziato la mancanza di elementi favorevoli e la pluralità dei fatti contestati.

Norme richiamate

  • art. 624-bis c.p.

    indica le plurime ipotesi di reato per cui l'imputato era stato condannato in appello; dalla sintesi non emergono ulteriori specificazioni sulla forma concreta del reato oltre al riferimento normativo.

  • art. 62-bis c.p.

    le circostanze attenuanti generiche possono essere negate quando manchino elementi o circostanze positive; dopo la riforma del 2008 non è sufficiente il solo stato di incensuratezza.

  • art. 133 c.p.

    il giudice di merito può fondare la decisione sulle attenuanti generiche sugli elementi ritenuti prevalenti tra quelli indicati dalla norma, anche valorizzandone uno solo se adeguato.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di ricorso dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.

Massime di principio

  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito motivi sull'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato; il mero dato dell'incensuratezza non è di per sé sufficiente.
  • La valutazione sulle attenuanti generiche costituisce giudizio di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione è non contraddittoria e dà conto degli elementi ritenuti decisivi ex art. 133 c.p.
  • Ai fini della concessione o dell'esclusione delle attenuanti generiche il giudice può valorizzare anche un solo elemento tra quelli indicati dall'art. 133 c.p., ove ritenuto prevalente e sufficiente a sorreggere la decisione.
  • Quando il ricorso per cassazione ripropone censure manifestamente infondate sul diniego delle attenuanti generiche, la Corte può dichiararlo inammissibile con le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio

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