Cassazione Civile, Ordinanza n. 35893/2021 del 22/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della definizione agevolata della controversia pendente ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, convertito con modificazioni nella l. n. 136 del 2018, e ha dichiarato estinto il giudizio. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese di causa. Non vi è stata decisione nel merito dei motivi di ricorso, perché il processo si è chiuso per cessazione della materia del contendere derivante dalla definizione agevolata.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione dell'imposta di registro emesso in relazione al maggior valore dichiarato nella compravendita di un immobile. Il giudizio era stato già definito in primo e secondo grado in senso sfavorevole all'Ufficio, che aveva proposto ricorso per cassazione con due motivi contro la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva rigettato l'appello dell'Agenzia. Prima della decisione, una delle società resistenti ha chiesto la sospensione del giudizio e poi, insieme all'Agenzia, ha depositato istanza congiunta di estinzione per cessazione della materia del contendere, deducendo l'avvenuta definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, con pagamento della prima rata e con attestazione di regolarità della procedura da parte dell'Agenzia.
Norme richiamate
la presentazione della domanda di definizione agevolata e il pagamento della prima rata, con regolarità della procedura attestata dall'Agenzia, comportano la declaratoria di estinzione del giudizio pendente
conversione del d.l. n. 119 del 2018
la disciplina della definizione agevolata richiamata dalla Corte opera nel testo risultante dalla legge di conversione
art. 13, comma 1, ultimo periodo
nel processo estinto le spese restano a carico della parte che le ha anticipate
Massime di principio
- Quando la controversia tributaria viene validamente definita con procedura di definizione agevolata prevista dalla legge speciale, il giudizio pendente deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- Ai fini dell'estinzione non è richiesta una pronuncia sul merito dei motivi di ricorso, essendo sufficiente l'accertamento della rituale adesione alla definizione agevolata e della regolarità del relativo versamento.
- Nel giudizio estinto per effetto della definizione agevolata, le spese seguono la regola prevista dalla disciplina richiamata dalla Corte, con compensazione o comunque allocazione secondo la norma applicabile al processo estinto.
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