Cassazione Penale, Ordinanza n. 26141/2026 del 13/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata nei confronti dell'imputato per il delitto contestato, disponendo anche la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Venezia che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Verona per bancarotta fraudolenta. Il primo motivo contestava la correttezza della motivazione posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità, ma la doglianza è stata ritenuta una mera censura di fatto, generica e non confrontata con la motivazione conforme dei giudici di merito. Il secondo motivo deduceva violazione di legge sostenendo l'insussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta; anche tale motivo è stato ritenuto in fatto e generico, perché riproponeva argomentazioni già esaminate e disattese in appello. La Corte ha inoltre osservato che la ricostruzione effettuata dal curatore non aveva valore scriminante e che, comunque, la difesa aveva ammesso che la documentazione sarebbe stata depositata nel procedimento penale.
Norme richiamate
art. 216, primo comma, n. 2, l. fall.
Norma incriminatrice richiamata quale base della condanna per bancarotta fraudolenta documentale/patrimoniale nel caso concreto.
art. 223, primo comma, l. fall.
Disposizione che estende la responsabilità per bancarotta fraudolenta agli amministratori o soggetti equiparati, richiamata insieme all'art. 216 l. fall.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del compendio probatorio o una rilettura degli elementi di fatto già vagliati dai giudici di merito.
- È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a prospettare una diversa valutazione delle risultanze processuali, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della decisione impugnata.
- Il motivo di ricorso è generico quando ripropone censure già esaminate e respinte nei gradi di merito senza indicare concreti errori di diritto o specifici vizi della motivazione.
- Nel giudizio di cassazione, la dedotta insussistenza del reato non può essere affidata a mere affermazioni apodittiche o a una ricostruzione alternativa dei fatti, se la sentenza impugnata ha già fornito una motivazione coerente e puntuale.
- La documentazione eventualmente ricostruita o acquisita da terzi non assume, di per sé, efficacia scriminante se la difesa non dimostra in modo specifico l'assenza degli elementi costitutivi del reato contestato.
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