Cassazione Penale, Sentenza n. 13653/2026 del 15/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione relativa ai periodi di custodia cautelare dal 22/02/2017 al 14/12/2017 e dal 13/07/2018 al 29/11/2018, disposta in relazione ai reati di omicidio volontario aggravato e soppressione di cadavere. In primo grado Nicosia era stato condannato (16/07/2018 con abbreviato) per omicidio; in appello è stato invece assolto il 23/07/2019 (divenuta irrevocabile il 14/01/2021). Il ricorrente impugna l'ordinanza della Corte d'appello di Caltanissetta del 18/12/2025 che ha respinto la domanda di riparazione, deducendo violazione degli artt. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) c.p.p. e dell'art. 314 c.p.p., per aver reso una motivazione apodittica fondata su elementi già valutati e ritenuti inconcludenti nel giudizio di merito (in particolare la presenza del ricorrente nel luogo dell'omicidio, le dichiarazioni rese nell'interrogatorio del 24/07/2017 e il comportamento successivo), senza provare che tali comportamenti abbiano effettivamente causato la detenzione illegittima.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato i principi che disciplinano il sindacato in materia di riparazione per ingiusta detenzione: il giudice della riparazione ha ampia autonomia valutativa ma non può ignorare gli accertamenti del giudice di merito; può però prendere in considerazione, ai fini civili dell'indennizzo, condotte non escluse dalla sentenza di assoluzione e valutare se esse, con dolo o colpa grave, abbiano contribuito a creare la falsa apparenza di responsabilità penale. Nel caso concreto la Corte territoriale aveva individuato condotte gravemente colpose non escluse dalla cognizione (presenza alla discussione riservata in masseria il 27/05/2004, partecipazione alla lite sfociata nell'omicidio, presenza nelle fasi successive di occultamento e deturpamento del cadavere) che, pur non integrando la responsabilità penale, risultavano idonee a creare l'apparenza di illeciti e a influenzare l'adozione della misura cautelare. Pertanto è stata ritenuta corretta la valutazione negativa sulla domanda di riparazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616 c.p.p.; è stata respinta la richiesta del Ministero resistente di liquidazione di spese per la memoria depositata, ritenuta generica e non utile alla decisione.
Norme richiamate
Disciplina la riparazione per ingiusta detenzione: il giudice della riparazione deve accertare se il richiedente abbia dato o concorso a dare causa alla detenzione con dolo o colpa grave; può valutare autonomamente il materiale probatorio ma non può ignorare gli accertamenti del giudice di merito; può considerare condotte non escluse dalla sentenza di assoluzione come possibile motivo ostativo all'indennizzo
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di impugnazione in Cassazione; il ricorso lamentava violazione di tali disposizioni (vizi di motivazione e violazione di norme processuali), ma la Corte ha ritenuto infondati i profili dedotti alla luce del corretto esercizio del sindacato di legittimità sul giudizio di riparazione
Norma procedurale richiamata per il rito camerale (trattazione ai sensi dell'art. 611); indicazione formale della modalità di trattazione del ricorso in Cassazione
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese ai sensi di tale articolo
Massime di principio
- Il giudice della riparazione ha autonomia valutativa e può riesaminare il materiale probatorio con finalità civilistiche, ma non può ignorare o travolgere gli accertamenti storici effettuati dal giudice di merito; la sentenza di assoluzione vincola il giudice della riparazione quanto agli elementi storici definitivamente accertati
- La condotta del richiedente rileva ai fini dell'indennizzo solo se non è stata esclusa nel giudizio penale e se può essere ritenuta con dolo o colpa grave idonea a creare l'apparenza di responsabilità penale che ha condotto alla detenzione
- Sono rilevanti, come cause ostative all'indennizzo, sia comportamenti extra-processuali (p.es. frequentazioni ambigue, connivenza, condotte che esternamente sembrano collegare il soggetto al reato) sia comportamenti processuali (p.es. autoincolpazione, silenzio consapevole su un alibi, mendacio), purché adeguatamente motivata la loro incidenza causale sulla misura
- Il ragionamento del giudice della riparazione deve essere logicamente coerente e specificamente motivato: non è sufficiente una valutazione apodittica; se la Corte suprema ha indicato lacune motivazionali, il giudice di merito deve colmarle esaminando complessivamente il compendio probatorio
- L'esistenza di precedenti annullamenti e rinvii impone al giudice di riparazione di fornire una motivazione più articolata e precisa sulle ragioni per cui ritiene comunque sussistere l'ostacolo al diritto all'indennizzo
- La parte resistente che deposita memorie in Cassazione deve offrire contributi specifici e pertinenti ai fatti per ottenere la liquidazione delle spese; memorie generiche prive di rilievo non giustificano la liquidazione di spese a favore della resistente
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