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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27054/2025 del 08/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Un avvocato aveva convenuto alcuni soggetti chiedendo il risarcimento del danno asseritamente derivato dalla produzione, in un diverso giudizio pendente a Padova, di documentazione ritenuta diffamatoria nei suoi confronti. I convenuti avevano eccepito l’incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, sostenendo che fosse competente il Tribunale di Padova, quale luogo in cui si sarebbe verificato l’illecito, e, in subordine, il Tribunale di Lecco in ragione del domicilio professionale dell’attore. Il Tribunale di Milano aveva accolto l’eccezione, dichiarandosi incompetente per territorio a favore del Tribunale di Padova e condannando l’attore alle spese. Con il regolamento di competenza, il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 38 c.p.c., assumendo che il convenuto, nell’eccepire l’incompetenza territoriale, debba indicare un solo foro competente e non lasciare tale individuazione al giudice; 2) violazione dell’art. 91 c.p.c. in tema di spese, da riformare in caso di accoglimento del ricorso.

La decisione

La Corte ha accolto il regolamento di competenza, ha cassato l’ordinanza impugnata e ha dichiarato la competenza del Tribunale di Milano. La decisione si fonda però non sulla tesi del ricorrente circa l’onere del convenuto di indicare un solo foro, ma sull’osservazione che l’eccezione di incompetenza territoriale proposta in primo grado era incompleta e quindi inefficace: i convenuti avevano contestato il forum rei e il forum commissi delicti, ma non avevano specificamente contestato anche il foro concorrente del luogo di adempimento dell’obbligazione ex art. 20 c.p.c. Tale omissione comporta che la competenza resti radicata presso il giudice adito. Il secondo motivo sulle spese è stato assorbito. Le parti sono state rimesse davanti al Tribunale di Milano con termine di tre mesi per la riassunzione e rinvio al medesimo giudice per la liquidazione delle spese del procedimento di regolamento.

Norme richiamate

  • art. 38 c.p.c.

    Nelle controversie soggette a competenza territoriale derogabile, l’eccezione di incompetenza deve essere proposta tempestivamente e in modo completo, indicando tutti i criteri concorrenti e il giudice ritenuto competente; in mancanza, l’eccezione è inefficace e la competenza resta radicata presso il giudice adito.

  • art. 20 c.p.c.

    Per le obbligazioni, anche da fatto illecito, i criteri di collegamento rilevanti sono quelli previsti dalla norma; tuttavia l’eccezione di incompetenza deve investire tutti i criteri concorrenti, inclusi quelli non contestati espressamente dalle parti.

  • art. 91 c.p.c.

    La censura sulle spese resta assorbita quando il ricorso è accolto sulla questione di competenza e l’ordinanza impugnata è cassata.

  • art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.

    Viene richiamato come parametro di denunciabilità della violazione di legge nei motivi di ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Nelle cause relative a diritti di obbligazione, l’eccezione di incompetenza territoriale deve essere formulata in modo completo: il convenuto deve contestare tutti i fori concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. e indicare specificamente il giudice competente.
  • Se l’eccezione di incompetenza territoriale è incompleta o generica, essa è inefficace; in tal caso la competenza rimane radicata presso il giudice adito e il giudice non può supplire d’ufficio alle omissioni della parte.
  • L’incompletezza dell’eccezione di incompetenza territoriale è rilevabile d’ufficio anche in sede di regolamento di competenza.
  • In caso di accoglimento del regolamento sulla questione di competenza, la censura relativa alla regolazione delle spese del giudizio di merito resta assorbita.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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