Cassazione Penale, Ordinanza n. 36904/2026 del 21/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Napoli del 14 novembre 2025. Con il primo motivo ha denunciato un vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità per ricettazione; con il secondo, un vizio di motivazione per la mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis c.p.; con il terzo, un vizio di motivazione sulla commisurazione della pena, ritenuta eccessiva. Il testo non indica la pena inflitta né ulteriori dati sui fatti, oltre alla detenzione di capi di abbigliamento di provenienza illecita.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. I primi due motivi sono risultati non consentiti perché riproponevano doglianze già formulate in appello e lì puntualmente disattese con motivazione ritenuta pertinente e priva di vizi logici censurabili in cassazione: la responsabilità per ricettazione era stata fondata sulla consapevolezza della provenienza illecita della merce, non giustificata né documentata commercialmente, e l’esclusione della particolare tenuità sulla quantità dei capi, incompatibile con la lievità dell’offesa. Anche il terzo motivo è stato ritenuto non consentito, poiché mirava a ottenere una nuova valutazione della congruità della pena, senza dedurre una determinazione arbitraria o illogica. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
con riferimento alla piena prova del delitto di ricettazione stante la consapevolezza del ricorrente della provenienza illecita della merce, della quale non veniva fornita alcuna giustificazione o documentazione commerciale
La responsabilità per ricettazione è stata ritenuta provata valorizzando la consapevolezza della provenienza illecita dei beni, unita all’assenza di giustificazioni o documentazione commerciale.
la corte d'appello esclude la tenuità del fatto sulla base della quantità dei capi di abbigliamento illecitamente detenuti, tale da escludere la lievità dell'offesa
La particolare tenuità è stata esclusa in ragione della quantità dei beni illecitamente detenuti, ritenuta incompatibile con la lievità dell’offesa.
Massime di principio
- Inammissibile in cassazione la censura motivazionale che si limiti a reiterare doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese con argomentazioni pertinenti e prive di vizi logici censurabili.
- La consapevolezza della provenienza illecita dei beni, valutata insieme all’assenza di giustificazioni o documentazione commerciale, può fondare il giudizio di responsabilità per ricettazione.
- La quantità dei beni illecitamente detenuti può essere valorizzata per escludere la particolare tenuità del fatto quando risulti incompatibile con la lievità dell’offesa.
- In cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione della congruità della pena se la determinazione non risulta frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.
Come è indicizzato
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