Cassazione Penale, Sentenza n. 14527/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ruffo impugnava l'ordinanza del Tribunale di Cosenza che aveva rigettato il riesame del decreto del G.I.P. di Castrovillari (04/11/2024) che aveva disposto il sequestro preventivo diretto e per equivalente della somma di € 568.219,42. Deduceva un unico motivo per violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., richiamando art. 125, comma 30 c.p.p.): lamentava mancanza assoluta di motivazione o motivazione meramente apparente in relazione agli artt. 321 e 325 c.p.p. nello specifico su tre profili: 1) il fumus commissi delicti — riteneva illogica la valutazione del Tribunale che considerava neutra l'emissione e l'incasso di una fattura (es. fattura n. 21 del 06/12/2021 e relativo bonifico di € 6.344,00), sostenendo che l'emissione/incasso potrebbero essere compatibili con attività fraudolenta; 2) il periculum in mora — contestava che la motivazione avesse fatto leva solo sui fatti costitutivi della condotta delittuosa e sul pericolo di reiterazione, senza indicare elementi oggettivi o soggettivi specifici dai quali desumere il rischio di depauperamento del patrimonio; criticava inoltre l'uso della fungibilità del denaro come motivo generico, specie ove il sequestro avesse riguardato anche due immobili; 3) il nesso di causalità tra beni sequestrati e profitto del reato per la confisca diretta — censurava la mancata indicazione degli elementi indiziari che colleghino chiaramente i beni/proventi sequestrati alla condotta criminosa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha preliminarmente richiamato la giurisprudenza secondo cui il ricorso per cassazione contro provvedimenti di sequestro è ammesso soltanto per violazione di legge (inclusi errores in iudicando o in procedendo e vizi motivazionali radicali), mentre l'illogicità manifesta non è in via generale riassorbibile nel gravame ex art. 325 c.p.p. (limitazione di ammissibilità). Sul merito: a) la censura sul fumus commissi delicti è stata ritenuta non consentita nella parte in cui prospettava mera illogicità; comunque il Collegio ha esaminato la questione e ritenuto congrua e non apparentemente infondata la motivazione del Tribunale di Cosenza secondo cui gli elementi (invio telematico delle comunicazioni all'Agenzia delle Entrate da parte del Ruffo senza incarico, mancata titolarità delle scritture contabili di Euro Cosma s.r.l., ruolo nell'inoltro delle comunicazioni per la cessione del credito) consentivano una valutazione sommaria di compatibilità della fattispecie con l'ipotesi di truffa e quindi il fumus; b) la motivazione sul periculum in mora è stata ritenuta adeguata poiché il Tribunale ha valorizzato sia elementi oggettivi (natura fungibile del denaro, consistente ammontare sequestrato pari a € 568.219,42) sia elementi soggettivi desunti dal comportamento persistente e sistematico del Ruffo (perseveranza temporale delle condotte e ruolo inserito nella rete finalizzata all'illecito incameramento del credito d'imposta), idonei a far fondatamente temere il depauperamento del patrimonio; c) sull'ultimo profilo la Corte ha ritenuto legittimo il sequestro diretto e per equivalente nella misura corrispondente al profitto contestato (crediti d'imposta inesistenti) nell'attuale fase procedimentale. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato alle spese ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
richiamato come norma relativa al riesame della misura cautelare (contesto procedurale in cui era stata presentata la richiesta di riesame)
art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
norma che consente il sequestro preventivo diretto e per equivalente; il provvedimento impugnato è stato adottato in base a questa disposizione
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
disciplina il ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia di misure cautelari reali; la Corte ha richiamato i limiti e la nozione di 'violazione di legge' ammessa in cassazione
art. 125, comma 30, cod. proc. pen.
richiamato dal ricorrente in tema di motivazione; la Corte valuta la legittimità della motivazione del giudice del riesame alla luce dei parametri di legge
norma sulla confisca; il sequestro era finalizzato alla confisca diretta e per equivalente, e la Corte ha richiamato l'obbligo di motivare il periculum in vista dell'anticipazione dell'effetto ablativo
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
norme richiamate in relazione ai vizi dedotti nel ricorso (violazione di legge e vizi della motivazione/argomentazione)
norma sulla condanna alle spese del procedimento; invocata per la condanna del ricorrente alle spese a seguito del rigetto
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia di sequestro preventivo è ammissibile solo per violazione di legge o per vizi motivazionali così gravi da rendere la motivazione inesistente o priva dei minimi requisiti; non è normalmente lo strumento per impugnare semplici incoerenze logiche o valutazioni di fatto.
- In sede di riesame il giudice effettua una valutazione sommaria del fumus commissi delicti: deve verificare la compatibilità degli elementi esposti con la fattispecie incriminatrice senza decidere anticipatamente il merito; critiche che impugnino solo l'apprezzamento di fatto possono risultare inammissibili in cassazione.
- La motivazione sul periculum in mora, quando il sequestro è finalizzato alla confisca, deve indicare le ragioni per cui è necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo (pericolo che il bene venga modificato, disperso, deteriorato, utilizzato o alienato). Non è sufficiente una motivazione puramente generica basata solo sulla fungibilità del denaro.
- La fungibilità del denaro, pur rilevante, da sola non giustifica una motivazione adeguata sul periculum: la valutazione deve combinare elementi oggettivi (quantità, natura dei beni) e/o elementi soggettivi (comportamento dell'onerato, persistente tendenza a delinquere, rischio concreto di depauperamento).
- Quando il sequestro è disposto diretto e per equivalente in vista della confisca, è necessario che emerga un ragionevole nesso tecnico fra l'ammontare sequestrato e il profitto del reato; in fase cautelare la misura può essere disposta nella misura del profitto ipotizzato se suffragata da elementi indiziari congrui.
- Le doglianze che si limitano a sostenere la mera possibilità che determinati fatti possano avere una spiegazione lecita, senza proporre elementi di legge per la nullità o la radicale assenza di motivazione, rischiano di essere dichiarate non consentite o infondate in cassazione.
- Per difendersi efficacemente in tali sedi occorre contestare specificamente la carenza formale della motivazione o la violazione di norme procedurali, e/o produrre elementi concreti che contraddicano gli elementi di fatto valorizzati dal giudice del riesame.
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