Cassazione Penale, Sentenza n. 33945/2026 del 18/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L’imputata, condannata dalla Corte di appello di Messina con sentenza del 15 dicembre 2025 per la violazione dell’art. 16, comma 1, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, ha chiesto, ai sensi dell’art. 175, commi 2 e 2.1, c.p.p., di essere restituita nel termine per proporre ricorso per cassazione. Ha dedotto di essere stata giudicata in assenza e di non avere avuto conoscenza della trattazione orale dell’appello né della sentenza prima della notifica del provvedimento SIEP dell’11 febbraio 2026, quando il termine per impugnare era già scaduto. In particolare, il difensore di fiducia aveva chiesto la discussione orale il 2 ottobre 2025; l’imputata aveva revocato il mandato il 21 ottobre 2025 e nominato un nuovo difensore il 6 novembre 2025, ma il precedente difensore non avrebbe comunicato né la richiesta e il decreto di autorizzazione alla trattazione orale né il nuovo difensore e l’imputata ne sarebbero stati altrimenti informati. Ha inoltre lamentato la mancata comunicazione del dispositivo da parte della Cancelleria. Con memoria del 24 agosto 2026 la difesa ha ribadito le proprie argomentazioni. La Corte ha verificato che il decreto di citazione per l’appello era stato regolarmente notificato all’imputata e al difensore allora nominato e che il decreto autorizzativo della trattazione orale era stato notificato al difensore richiedente prima del deposito, in Cancelleria il 5 dicembre 2025, della revoca e della nuova nomina. Ha ritenuto irrilevanti la mancata comunicazione degli sviluppi processuali da parte del precedente difensore, poiché l’imputata che conosce la celebrazione del processo deve informarsi diligentemente e non può fondare la restituzione in termini sulla negligenza del difensore di fiducia; ha inoltre escluso l’applicabilità della disciplina emergenziale che prevedeva la notifica del dispositivo, perché l’appello era stato introdotto dopo il 30 giugno 2024 e si era svolto in udienza pubblica, con trattazione orale.
La decisione
La Corte ha rigettato l’istanza di restituzione nel termine, ritenendola infondata, e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha affermato che, per accedere al rimedio dell’art. 175, comma 2.1, c.p.p., l’imputato giudicato in assenza deve provare sia di non avere avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo sia di non avere potuto impugnare tempestivamente senza propria colpa. Nel caso concreto, la regolare notificazione del decreto di citazione e la condotta processuale del difensore dimostravano la conoscenza della celebrazione del processo; la mancata informazione circa le successive scansioni, imputata alla negligenza del difensore, non giustificava la restituzione, essendo l’assistito tenuto a vigilare sull’adempimento dell’incarico. È stata altresì respinta come manifestamente infondata la deduzione relativa alla mancata comunicazione del dispositivo: la previsione emergenziale di notifica non era applicabile, sia perché l’appello era stato proposto dopo il 30 giugno 2024, sia perché riguardava il giudizio cartolare e non la trattazione orale in udienza pubblica. La decisione impugnata resta quindi ferma; la Corte ha rigettato il ricorso e disposto il pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
L'imputato giudicato in assenza è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato, se, nei casi previsti dall'articolo 420-bis, commi 2 e 3, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa
La restituzione nel termine è riservata all’imputato giudicato in assenza nei casi previsti dall’art. 420-bis, commi 2 e 3, e richiede la prova cumulativa dell’assenza di effettiva conoscenza del processo e dell’impossibilità, non imputabile a colpa, di impugnare tempestivamente.
La richiesta indicata ai commi 2 e 2.1. è presentata, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento
La richiesta di restituzione nel termine deve essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall’effettiva conoscenza del provvedimento.
In caso di regolarità delle notificazioni, se l'imputato non è presente e non ricorre alcuna delle condizioni di cui all'articolo 420-ter, il giudice procede ai sensi dell'articolo 420-bis
La regolarità delle notificazioni non esaurisce il controllo necessario per procedere in assenza: il giudice deve verificare in concreto i presupposti previsti dall’art. 420-bis, senza automatismi e considerando le circostanze rilevanti del caso.
art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
la notifica alle parti del dispositivo della sentenza era prevista per il solo caso di giudizio di appello celebrato in forma non partecipata e, quindi, non per il caso di trattazione orale del gravame in udienza pubblica, come nell’ipotesi al vaglio
La disciplina emergenziale della notifica del dispositivo non si applica al giudizio di appello svolto con trattazione orale in udienza pubblica.
Massime di principio
- La restituzione nel termine prevista dall’art. 175, comma 2.1, c.p.p. richiede la prova congiunta che l’imputato giudicato in assenza non abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e non abbia potuto impugnare nei termini senza propria colpa; il rimedio non è utilizzabile quando, pur formalmente assente, l’imputato abbia avuto conoscenza del processo in tempo utile per parteciparvi o impugnare.
- Quando l’imputato è a conoscenza della celebrazione del processo, è tenuto a informarsi diligentemente sul suo svolgimento. La mancata comunicazione di singole scansioni processuali da parte del difensore di fiducia, anche per inesatto adempimento dell’incarico, non integra di per sé una causa non imputabile idonea a giustificare la restituzione nel termine, se la situazione poteva essere superata con ordinaria diligenza.
- La previsione emergenziale di comunicazione alle parti del dispositivo della sentenza di appello riguarda il giudizio celebrato in forma non partecipata e non si estende alla trattazione orale in udienza pubblica; la sua applicabilità è inoltre limitata temporalmente secondo la disciplina richiamata dalla decisione.
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