Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26966/2023 del 21/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato in Cassazione la sentenza di appello che lo aveva condannato per danneggiamento aggravato con ordigno esplosivo, deducendo un unico motivo ai sensi dell'art. 606 lett. c) ed e) c.p.p.: vizio di valutazione della prova indiziaria e illogicità della motivazione per presunto travisamento delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. In particolare si censurava che i giudici di merito non avessero applicato la sequenza tipica di verifica delle dichiarazioni dei collaboratori (qualità soggettiva del dichiarante, verosimiglianza del racconto, riscontri estrinseci), che fossero intervenute valutazioni "frazionate" illegittime sulle propalazioni di Giuseppe Giampà e che vi fossero contraddizioni materiali fra le dichiarazioni dei collaboratori Giampà e Muraca (numero di "pizzini", luogo dell'attentato, movente) non adeguatamente trattate; si contestava inoltre il presunto travisamento riguardo all'attribuzione dell'incendio della vettura a Mario Meliadò.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, rilevando che gran parte delle doglianze erano di natura fattuale e, pertanto, non riesaminabili in sede di legittimità. Il Collegio ha ritenuto congrua e conforme a diritto la valutazione compiuta dai giudici di merito circa l'attendibilità e la convergenza del nucleo essenziale delle dichiarazioni dei collaboratori (Giampà e Muraca), richiamando la giurisprudenza consolidata che ammette un esame unitario e non rigido delle dichiara zioni di collaboratori e la possibile utilizzazione "frazionata" delle loro propalazioni. La Corte ha rigettato le censure relative a presunte discrasie rilevanti, confermando che le divergenze su dettagli secondari non incidono sulla validità del nucleo probatorio quando vi siano riscontri e motivazione logica. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 7 L. n. 203/1991

    Norma richiamata nella contestazione dell'aggravante applicata al delitto di danneggiamento con ordigno; la sentenza di merito ha ritenuto applicabile l'aggravante in base alle circostanze del fatto.

  • artt. 10-12 L. n. 497/1974

    Norme relative alle violazioni connesse in tema di armi/ordigni citate nel capo d'imputazione; i giudici di merito le hanno ritenute integrate a fronte della condotta accertata.

  • art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

    Disposizione sulla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. La Cassazione conferma che l'art. 192, comma 3, non impone una rigida sequenza valutativa "a tappe" ma consente un esame unitario dell'attendibilità soggettiva e oggettiva e dei riscontri estrinseci.

  • art. 606, lett. c) ed e) cod. proc. pen.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione; il ricorso ha invocato queste lettere per rilevare presunte violazioni nella valutazione della prova e illogicità della motivazione, ma la Corte ha ritenuto le censure manifestamente infondate o attinenti a fatti non sindacabili in sede di legittimità.

  • art. 12 cod. proc. pen.

    Richiamato nel ragionamento sulla possibilità di considerare connessi più procedimenti/fatti; la giurisprudenza citata consente che dichiarazioni rese nell'ambito di procedimenti connessi possano fungere da riscontro reciproco.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese e il versamento alla cassa delle ammende per ricorso dichiarato inammissibile per colpa; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Richiamata in relazione al principio secondo cui la condanna alle spese per ricorso inammissibile richiede l'accertamento di profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità; la Corte ha ritenuto sussistere responsabilità e ha confermato la condanna.

  • Giurisprudenza della Cassazione (es. Sez. U. n. 20804/2012 - Aquilina; Sez. 6, n. 11599/2007 - Pg in proc. Pelaggi; Sez. 6, n. 20514/2010 - Arman Ahmed; Sez. 1, n. 35561/2013 - Plaku; Sez. 1, n. 34102/2015 - Barraco)

    La Corte richiama tali precedenti per affermare i principi secondo cui: la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori deve essere unitaria e non rigidamente sequenziale; le discrepanze su dettagli secondari non pregiudicano il valore del "nucleo essenziale" delle propalazioni; è ammessa la valutazione "frazionata" delle dichiarazioni (uso di parti attendibili anche se altre parti sono risultate false o non riscontrate).

Massime di principio

  • La valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia va compiuta in modo unitario: non è obbligatoria una sequenza rigida (prima credibilità soggettiva, poi attendibilità oggettiva, poi riscontri), bensì il giudice può vagliare gli aspetti in termini integrati alla luce del quadro probatorio complessivo.
  • La presenza di discrasie o divergenze su circostanze secondarie tra più dichiaranti non invalida automaticamente il convincimento del giudice, purché vi sia convergenza sul "nucleo essenziale" dei fatti e la sentenza dia adeguata motivazione che spieghi le discrepanze.
  • È ammissibile la valutazione "frazionata" delle propalazioni del collaboratore: parti della sua dichiarazione ritenute inattendibili non comportano automaticamente l'annullamento di tutte le altre dichiarazioni utilizzabili se il giudice dimostra la coerenza e i riscontri delle parti mantenute.
  • Le censure in Cassazione che sono fondate su rivalutazioni esclusivamente fattuali (ricostruzione di prove, credibilità soggettiva trattata come questione di fatto) sono in larga parte non sindacabili e possono portare all'inammissibilità del ricorso.
  • Un ricorso manifestamente infondato o fondato su profili fattuali non riesaminabili può essere dichiarato inammissibile e comportare la condanna del ricorrente alle spese e, se del caso, al versamento alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.