Cassazione Civile, Ordinanza n. 28087/2022 del 27/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento notificati nel 2010 per IRPEF, IRAP e IVA relativi agli anni d'imposta dal 2004 al 2008, emessi a seguito di verifiche della Guardia di Finanza che avevano ricostruito un presunto schema fraudolento nella filiera di acquisto e rivendita di polimeri. Secondo l'Ufficio, le società resistenti avrebbero operato come destinatarie finali di operazioni soggettivamente inesistenti: avrebbero acquistato merci da società filtro estere, mentre a monte le fatture con IVA detraibile sarebbero state emesse da cartiere/bare fiscali formalmente costituite all'estero e prive di reale operatività in Italia. La CTR aveva ritenuto invece che si trattasse di normale trading internazionale, con transazioni reali, pagamenti effettivi e mercé effettivamente consegnata, annullando integralmente gli accertamenti. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la CTR aveva selezionato in modo errato il materiale probatorio, trascurando fatti pacifici e attribuendo alle società coinvolte una fittizia veste di operatori di trading; 2) violazione degli artt. 2729, 2697 e 2909 c.c. e dell'art. 19 d.P.R. 633/1972, lamentando che la CTR aveva escluso la frode carosello e la consapevolezza delle resistenti valorizzando elementi inidonei, come consegne e pagamenti, e ignorando la struttura complessiva dello schema; 3) omesso esame di fatti decisivi, per non avere la CTR considerato l'architettura unitaria della filiera, l'interconnessione tra tutte le società e l'assenza di una reale ragione economica dell'interposizione delle filtro.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile e comunque infondato il primo motivo, ma ha accolto il secondo e il terzo motivo. Ha affermato che la CTR aveva mal governato i principi in tema di operazioni soggettivamente inesistenti e di riparto dell'onere della prova in materia IVA, avendo parcellizzato il materiale probatorio, escluso senza adeguata motivazione il ruolo delle cartiere, valorizzato singolarmente l'effettività della merce e dei pagamenti e omesso di verificare la filiera nel suo complesso e la consapevolezza delle resistenti. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame nel merito, anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La censura di violazione di questa norma è stata ritenuta inammissibile quando mira in realtà a contestare la valutazione del materiale probatorio e a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti.
La sua violazione è denunciabile in cassazione solo se il giudice abbia attribuito efficacia di prova legale a elementi non aventi tale forza o abbia posto a base della decisione prove non dedotte o disposte fuori dai limiti legali; non invece per contestare il prudente apprezzamento delle prove.
La prova dell'operazione soggettivamente inesistente e della consapevolezza del cessionario può essere fornita anche per presunzioni semplici, purché fondate su elementi oggettivi e specifici.
In materia di IVA su operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare l'oggettiva fittizietà del fornitore e la consapevolezza del contribuente; solo dopo tale prova grava sul contribuente l'onere della dimostrazione della propria diligenza massima.
La preclusione da giudicato non opera se il punto di fatto richiamato dall'Ufficio non risulta coperto da un giudicato interno effettivamente formatosi, essendo stato contestato in appello.
art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Il diritto alla detrazione IVA è parte integrante del meccanismo dell'imposta, ma è escluso quando la fatturazione riguardi operazioni soggettivamente inesistenti, anche se i beni siano stati effettivamente acquisiti.
art. 54, comma 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La prova dell'inesistenza soggettiva e della conoscenza dell'evasione può essere desunta anche da attendibili indizi e presunzioni semplici.
art. 63 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Gli elementi raccolti in sede penale possono entrare a pieno titolo nel materiale probatorio valutabile dal giudice tributario.
Massime di principio
- In tema di IVA, quando l'Amministrazione contesta operazioni soggettivamente inesistenti, deve provare con elementi oggettivi e specifici non solo la fittizietà del fornitore, ma anche che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere dell'evasione; solo dopo tale dimostrazione si sposta sul contribuente l'onere di provare di avere adottato la massima diligenza esigibile.
- La prova dell'operazione fraudolenta può essere fornita anche per presunzioni semplici e mediante indizi ricavati da indagini penali, purché il giudice li valuti unitariamente e non in modo frammentario o parcellizzato.
- Il diritto alla detrazione IVA non spetta quando la fattura si riferisca a operazioni soggettivamente inesistenti, anche se la merce è effettivamente entrata nella disponibilità dell'impresa, poiché l'indicazione mendace di uno dei soggetti della catena determina evasione del tributo sull'operazione realmente intercorsa tra altri soggetti.
- Il giudice di merito non può limitarsi a valorizzare singoli indici isolati, come la consegna della merce o l'avvenuto pagamento, senza verificare l'intera architettura della filiera, l'interconnessione soggettiva dei partecipanti e la reale funzione economica delle società interposte.
- La censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in cassazione non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio, essendo ammissibile solo se il giudice abbia utilizzato prove non dedotte, prove illegali o abbia attribuito valore di prova legale a elementi che ne sono privi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28051/2022 del 27/09/2022
- ordinanza_civile · 27 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28052/2022 del 27/09/2022
- ordinanza_civile · 27 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28053/2022 del 27/09/2022
- ordinanza_civile · 27 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28054/2022 del 27/09/2022
- ordinanza_civile · 27 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28055/2022 del 27/09/2022
- ordinanza_civile · 27 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28056/2022 del 27/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →