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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22212/2026 del 16/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il condannato ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato la sua istanza di riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. in relazione a reati separatamente giudicati. Con l'unico motivo deduceva che il giudice di merito avesse erroneamente escluso l'unicità del disegno criminoso, nonostante la pretesa sussistenza di un collegamento tra un favoreggiamento personale reso in favore di un soggetto latitante, vertice di un sodalizio criminale, e il successivo ingresso del medesimo soggetto nell'associazione. La Corte rileva però che l'istanza era meramente reiterativa di una precedente già respinta, senza reali elementi nuovi, e che il ricorso riproponeva questioni già esaminate in sede esecutiva e in cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che, in sede esecutiva, è inammissibile l'istanza meramente reiterativa di una domanda già esaminata e respinta, quando non siano allegati elementi di novità effettivi; tale preclusione è rilevabile anche d'ufficio. Poiché l'ordinanza impugnata aveva rigettato nel merito anziché dichiarare inammissibile la richiesta, la Corte ha comunque dichiarato inammissibile il ricorso avverso tale decisione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    Norma invocata per ottenere il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva tra reati separatamente giudicati.

  • art. 666, comma 2, c.p.p.

    La preclusione processuale che rende inammissibile l'istanza meramente reiterativa di una domanda già esaminata e priva di nuovi elementi è rilevabile anche d'ufficio.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    Richiamata per giustificare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in presenza di colpa nell'irritualità dell'impugnazione.

  • Sez. U, n. 40151 del 19/04/2018, Avignone, Rv. 273650-01

    Viene ribadito il principio per cui è inammissibile il ricorso avverso la decisione esecutiva che, pur dovendo rilevare la preclusione, abbia rigettato nel merito un'istanza meramente reiterativa già esaminata.

Massime di principio

  • In sede esecutiva, l'istanza volta al riconoscimento della continuazione è inammissibile quando riproponga una domanda già decisa, senza allegare elementi nuovi o diversi rispetto a quelli già scrutinati.
  • La preclusione derivante dalla reiterazione di una domanda già esaminata è rilevabile anche d'ufficio dal giudice dell'esecuzione e dalla Corte di cassazione.
  • Se il giudice dell'esecuzione, invece di dichiarare l'inammissibilità della domanda reiterata, la rigetta nel merito, il ricorso per cassazione contro tale ordinanza è comunque inammissibile quando la domanda sia effettivamente preclusa.
  • La mera deduzione di un diverso apprezzamento sull'unicità del disegno criminoso non supera la preclusione processuale se non sono indicati fatti sopravvenuti o elementi realmente nuovi.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, ove ravvisabile colpa nell'impugnazione, della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEsecuzione penale
RamiProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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