Cassazione Penale, Sentenza n. 29169/2024 del 18/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRigetto del ricorso per cassazione. La Corte ha confermato la correttezza del giudizio di merito che ha escluso l'indennizzo, ritenendo congrua e motivata la valutazione della colpa grave del ricorrente ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Domanda di riparazione per ingiusta detenzione relativa a misure cautelari adottate in relazione all'accusa di acquisto e detenzione di circa 474,95 grammi di cocaina (fatti del 02/11/2016). L'imputato era stato assolto con sentenza del 18/05/2017 confermata in appello e divenuta irrevocabile il 23/02/2021. Il Giudice della riparazione ha ritenuto sussistente una colpa grave ostativa all'indennizzo in quanto il ricorrente aveva accompagnato i correi nel viaggio, risultava presente a Monza al momento dell'acquisto (anche da riprese video) e la sua condotta è stata qualificata come connivenza, sebbene non punibile penalmente. La Corte ha valutato che tale condotta oggettivamente poteva aver determinato l'intervento dell'Autorità e, pertanto, esclude il diritto alla riparazione.
Norme richiamate
La norma disciplina il diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione e prevede l'esclusione dell'indennizzo quando la detenzione derivi dal dolo o da colpa grave dell'interessato. La Corte interpreta la colpa grave in senso oggettivo: condotta che, secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, possa aver creato una situazione da cui possa ragionevolmente derivare l'intervento dell'Autorità giudiziaria.
Giurisprudenza consolidata (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, Maltese)
Il giudice della riparazione valuta autonomamente, con criterio ex ante, se la condotta abbia determinato la falsa apparenza di configurabilità di un reato, non rilevando la seconda funzione di accertamento penale della responsabilità.
Giurisprudenza consolidata (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, Sarnataro)
Conferma l'autonomia e l'ampia libertà valutativa del giudice della riparazione nell'esaminare il materiale probatorio ai fini civilistici dell'azione di riparazione.
Giurisprudenza consolidata (Sez. 4, n. 16369 del 18/03/2003, Cardillo)
La connivenza, se idonea a tradursi in violazione di doveri elementari di solidarietà sociale o in tolleranza attiva del reato, può integrare la colpa grave ostativa all'indennizzo.
Giurisprudenza consolidata (Sez. 4, n. 4113 del 13/01/2021, Sanyang Bakary; Sez. 4, n. 15745 del 19/02/2015, Di Spirito)
La colpa grave può sussistere anche in caso di connivenza passiva quando: 1) indica venir meno di doveri di solidarietà sociale; 2) non è mero comportamento passivo ma tolleranza del reato quando l'agente poteva impedirlo per la sua posizione; 3) ha oggettivamente rafforzato la volontà del colpevole, con prova della conoscenza dell'attività criminosa.
Massime di principio
- L'assoluzione penale non garantisce automaticamente il diritto all'indennizzo per ingiusta detenzione: il giudice della riparazione valuta autonomamente se la condotta dell'interessato abbia costituito causa della misura cautelare per dolo o colpa grave.
- La colpa grave rilevante ai fini dell'art. 314 cpp è valutata oggettivamente (id quod plerumque accidit) e non coincide con la colpa penale: conta se la condotta poteva ragionevolmente far prevedere l'intervento dell'Autorità.
- La connivenza, anche se non punibile penalmente, può escludere l'indennizzo quando concretizzi una tolleranza o un rafforzamento dell'attività criminosa o sia indice di violazione di doveri di solidarietà sociale, specie se l'agente era nella posizione di poter impedire il reato.
- Nel giudizio di riparazione va esaminato tutto il materiale probatorio in chiave civilistica e ex ante; quindi elementi come accompagnare i correi, presenza al luogo dell'acquisto, riprese video e ruoli concreti nel fatto possono essere decisivi per escludere l'indennizzo.
- Per avere chances di ottenere l'indennizzo è utile provare la mancanza di prevedibilità e l'impossibilità oggettiva di impedire il reato (es. impossibilità materiale di intervenire, assenza di consapevolezza ragionevole), nonché la totale estraneità a contesti criminali.
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