Cassazione Penale, Sentenza n. 17214/2024 del 24/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale disponendo la detenzione domiciliare; deduce violazione dell'art. 47 Ord. pen. e vizio di motivazione. Segnala un errore materiale nell'indicazione della durata della pena (l'ordinanza indica "anni 1 mesi 10" mentre la pena reale è "anni 1 e giorni 10") e sostiene che tale errore ha falsato la valutazione della gravità dei reati. Contesta inoltre che il Tribunale abbia dato prevalente peso a reati commessi in passato anziché alla condotta attuale (lavoro stabile, assenza di carichi pendenti, demolizione dell'opera abusiva, offerta di alloggio dal datore di lavoro) che invece depongono per l'idoneità della misura alternativa.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato il principio dell'art. 47 Ord. pen. secondo cui, oltre alla gravità del reato, è indispensabile valutare i comportamenti successivi alla commissione del fatto per formulare un giudizio prognostico sulla concessione dell'affidamento in prova. Ha censurato l'ordinanza impugnata per motivazione illogica e contraddittoria: il Tribunale ha enfatizzato la gravità dei reati passati (anche a fronte di un errore nella quantificazione della pena) e non ha adeguatamente considerato gli elementi attuali che indicano un "avvio di processo critico" e una concreta possibilità di reinserimento. Per questi motivi ha annullato l'ordinanza e rinviato il procedimento al Tribunale di Sorveglianza di Roma per nuovo esame conforme ai principi richiamati.
Norme richiamate
art. 47 Ordinamento Penitenziario
Ai fini della concessione dell'affidamento in prova il giudizio deve partire dalla natura e gravità del reato ma necessariamente considerare la condotta tenuta dopo il fatto; è richiesto un accertamento positivo di elementi prognostici favorevoli (assenza di nuove denunzie, ripudio della condotta deviata, adesione a valori sociali, condotta di vita attuale, attaccamento familiare, prospettive di risocializzazione) e non la sola verifica dell'assenza di indicatori negativi.
Giurisprudenza di legittimità (segnalate nella sentenza: Sez. 1, n. 31809 del 9/7/2009, Gobbo; Sez. 1, n. 31420 del 5/5/2015, Incarbone; Sez. 1, n. 44992 del 17/9/2018, S.; Sez. 1, n. 10586 del 8/2/2019, Catalano)
Sez. 1, n. 31809 del 9/7/2009; Sez. 1, n. 31420 del 5/5/2015; Sez. 1, n. 44992 del 17/9/2018; Sez. 1, n. 10586 del 8/2/2019
La giurisprudenza conferma che l'elemento decisivo è l'evoluzione della personalità successiva al fatto: non è necessaria la piena ammissione degli addebiti, bensì l'avvio di un processo critico e la presenza di indicatori concreti di reinserimento; la valutazione deve basarsi su fatti attuali e non su circostanze remote non più rilevanti.
Massime di principio
- Nelle richieste di affidamento in prova la valutazione deve privilegiare il comportamento successivo alla commissione del reato: elementi attuali di stabilità lavorativa, familiare e di adesione a valori sociali sono decisivi per il giudizio prognostico.
- Errori materiali nella descrizione della pena (es. indicazione errata di anni/mesi/giorni) possono incidere sulla valutazione della gravità del reato e vanno corretti perché possano influire correttamente sulla motivazione.
- La gravità del reato rimane rilevante ma non è di per sé ostativa: deve essere bilanciata con gli indici di rieducazione e rischio di recidiva risultanti da fatti recenti e concreti.
- Il rifiuto di ammettere gli addebiti non costituisce di per sé motivo ostativo; rileva piuttosto se il soggetto ha accettato la sanzione e mostra segni di cambiamento nella personalità.
- Se il giudice non motiva adeguatamente la prevalenza di elementi passati rispetto a elementi attuali di recupero, il provvedimento è esposto a censura e possibile annullamento con rinvio.
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