Cassazione Penale, Ordinanza n. 16250/2025 del 29/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile con procedura de plano. Ha ritenuto non consentito, rispetto a una sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., censurare in cassazione l'omessa applicazione di una sanzione sostitutiva non pattuita tra le parti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale che aveva definito il procedimento con applicazione della pena su richiesta delle parti, in relazione a una condanna per evasione. Il motivo dedotto riguardava l'omessa applicazione di una sanzione sostitutiva, che la difesa assumeva dovesse essere valutata dal giudice. La Corte rileva però che la questione non era oggetto di pattuizione tra le parti e che, nel rito ex art. 444 c.p.p., il giudice può applicare una pena sostitutiva solo se tale sostituzione sia stata concordata; in difetto, non può procedere ad una scelta autonoma diversa dall'accoglimento o dal rigetto della richiesta di patteggiamento.
Norme richiamate
individua il reato oggetto della condanna impugnata, cioè l'evasione.
nel rito del patteggiamento il giudice non può introdurre d'ufficio una diversa regolazione sanzionatoria non concordata dalle parti.
richiamato quale disciplina sulla sostituzione della pena; la Corte osserva che la sua applicazione presuppone comunque la pattuizione della sostituzione nel patteggiamento.
norma sulle pene sostitutive richiamata in collegamento con l'art. 53 l. n. 689/1981.
art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689
richiamata come base delle pene sostitutive, applicabili nel patteggiamento solo se oggetto di accordo tra le parti.
Massime di principio
- Nel giudizio definito con applicazione della pena su richiesta delle parti, il tema della sostituzione della pena deve formare oggetto di espressa pattuizione: il giudice non può introdurre d'ufficio una pena sostitutiva non concordata.
- Avverso una sentenza di patteggiamento non è proponibile un motivo di ricorso che censuri esclusivamente l'omessa applicazione di una sanzione sostitutiva non inclusa nell'accordo tra accusa e difesa.
- Quando il giudice del patteggiamento non ravvisi i presupposti per la sostituzione della pena, in assenza di accordo sulla sostituzione, il controllo di legittimità non può trasformarsi in una richiesta di rinegoziazione del trattamento sanzionatorio.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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