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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34234/2022 del 21/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (procedura concorsuale)

La controversia

Nel giudizio di merito il ricorrente aveva proposto nei confronti della liquidazione coatta amministrativa domanda di rivendicazione di un immobile e, in subordine, domanda di insinuazione al passivo in chirografo per euro 272.739,04; era stata riconosciuta solo l’ammissione per euro 62.400,00. Il tribunale aveva poi rigettato l’opposizione del creditore e anche la domanda riconvenzionale della procedura, ponendo le spese a carico del ricorrente. Con il ricorso per cassazione il soccombente ha dedotto violazione dell’art. 92 c.p.c., sostenendo che il rigetto della riconvenzionale avrebbe imposto la compensazione delle spese per soccombenza reciproca e, inoltre, contestando la ritenuta infondatezza della domanda di rivendicazione, che però dichiarava di rinunciare, richiamandola solo per contestare la statuizione sulle spese.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la disciplina delle spese sia accessoria rispetto alla decisione di merito ma resti affidata al potere discrezionale del giudice, il quale non è tenuto a motivare il mancato esercizio della compensazione; inoltre ha escluso che, ai fini della sola impugnazione sulle spese, potesse essere riesaminata la correttezza della decisione di rigetto della domanda di rivendicazione, non essendo stata specificamente censurata. È stata quindi confermata la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito; la condanna alle spese non è censurabile in cassazione per il solo fatto che il giudice non abbia espressamente valutato la compensazione, salvo violazione del principio per cui le spese non possono gravare sulla parte totalmente vittoriosa.

  • art. 380-bis c.p.c.

    co. 1, come modif. dal co. 1, lett. e), dell'art. 1-bis del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla l. 25 ottobre 2016, n. 197

    La causa è stata trattata con proposta di definizione in camera di consiglio non partecipata.

  • art. 1-bis del d.l. 31 agosto 2016, n. 168

    Richiamato per la disciplina della procedura camerale non partecipata nel giudizio di legittimità.

  • l. 25 ottobre 2016, n. 197

    Norma di conversione del d.l. n. 168/2016 richiamata per la disciplina del rito camerale.

Massime di principio

  • La regolamentazione delle spese processuali è accessoria rispetto alla decisione di merito, ma la sua statuizione rientra nel potere discrezionale del giudice, che non è tenuto a giustificare espressamente il mancato ricorso alla compensazione.
  • In sede di legittimità la censura sulla statuizione delle spese non può trasformarsi in una riesamina del merito della controversia, se la decisione sul capo sostanziale non è stata specificamente impugnata.
  • Il controllo della Corte di cassazione sulla condanna alle spese è limitato a verificare che non sia stato violato il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteAccertamento del passivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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