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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11769/2025 del 25/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza del Tribunale di Vicenza per vizio di motivazione e travisamento della prova, sostenendo che dall'istruttoria risultava che egli aveva esibito la propria carta d'identità e non si era rifiutato di fornire le generalità. Di conseguenza la condotta, se configurabile, sarebbe stata quella disciplinata dagli artt. 221 T.U.L.P.S. e 294 del regolamento di esecuzione e non l'art. 651 c.p., per cui era stato condannato.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha riscontrato contraddittorietà nella motivazione del Tribunale che aveva confuso due autonome fattispecie (rifiuto di fornire le generalità, art. 651 c.p., e rifiuto di esibire/consegnare il documento di identità, artt. 221 T.U.L.P.S. e 294 reg. esec.). Per tale motivo la sentenza impugnata è stata annullata e la causa è stata rinviata al Tribunale di Vicenza per un nuovo esame. In precedenza il Sostituto Procuratore Generale aveva chiesto l'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti al pubblico ministero, ma la Corte ha disposto l'annullamento con rinvio.

Norme richiamate

  • art. 651 cod. pen.

    Sanziona il rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale; la Corte rileva che questa fattispecie è distinta da quella relativa al mancato rilascio/consegna del documento di identità.

  • artt. 221 T.U.L.P.S. e 294 regolamento di esecuzione

    Regolano e sanzionano il rifiuto di consegnare o esibire il documento di identità richiesto dal pubblico ufficiale; risultano applicabili quando l'obbligo è di esibire il documento e non di fornire solo le generalità.

  • art. 336 cod. pen.

    Norma citata fra le imputazioni per le quali il ricorrente era stato assolto in primo grado; non influisce sulla censura principale.

  • art. 341-bis cod. pen.

    Norma citata fra le imputazioni per le quali il ricorrente era stato assolto in primo grado; non centrale nella motivazione dell'annullamento.

  • art. 17 T.U.L.P.S. e art. 4, comma secondo, T.U.L.P.S. (richiamati nel motivare)

    Citate nella distinzione dottrinale/giurisprudenziale: valutano fattispecie diverse rispetto all'art. 294 reg. esec. e rispetto all'art. 651 c.p.; la Corte sottolinea la necessità di distinguere le diverse condotte sanzionate.

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 5397 del 01/12/2020 (Levy)

    Richiamata come principio consolidato secondo cui il mero rifiuto di consegnare il documento integra la contravvenzione prevista dagli artt. 221 T.U.L.P.S. e 294 del regolamento e non l'art. 651 c.p.; utile per distinguere le fattispecie.

Massime di principio

  • Occorre distinguere nettamente tra il rifiuto di fornire le generalità (art. 651 c.p.) e il rifiuto di esibire o consegnare il documento di identità (artt. 221 T.U.L.P.S. e 294 reg. esec.): sono fattispecie autonome con diverse conseguenze penali.
  • Se dall'istruttoria risulta che l'imputato ha effettivamente esibito la carta d'identità, non può essere applicata la sanzione dell'art. 651 c.p.; il giudice deve verificare e motivare con chiarezza quale condotta concreta sia stata posta in essere.
  • Il giudice non può fondare una condanna su una motivazione contraddittoria che unisce due distinte condotte previste da norme diverse; la contraddittorietà rilevata comporta annullamento e, di norma, rinvio per un nuovo esame.
  • Se la fattispecie rientra nella sfera del T.U.L.P.S. (es. rifiuto di esibire il documento), il corretto inquadramento normativo può richiedere la requalificazione degli addebiti da parte della Procura e/o del giudice; eventuali atti devono rispettare il principio di tassatività dell'accusa.
  • In sede di difesa conviene documentare tempestivamente l'avvenuta esibizione del documento o la conoscenza delle generalità da parte degli agenti, perché ciò incide direttamente sulla qualificazione giuridica del fatto.

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