Cassazione Civile, Ordinanza n. 30656/2022 del 18/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (beneficiario)
La controversia
Nel procedimento ex art. 445-bis c.p.c. il tribunale aveva omologato l’accertamento del requisito sanitario per la prestazione previdenziale di cui all’art. 2 l. n. 222/1984, con decorrenza dalla domanda amministrativa, e aveva condannato l’INPS al pagamento delle spese liquidate in euro 911,00. La parte ricorrente ha impugnato in cassazione esclusivamente il capo sulle spese, deducendo violazione e falsa applicazione delle tabelle nn. 9 e 2 del d.m. n. 55/2014, dell’art. 24 l. n. 794/1942, dell’art. 4, comma 1, d.m. n. 585/1994, della l. n. 1051/1957, nonché vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c., assumendo l’incongruità della somma liquidata rispetto al valore della controversia e indicando l’importo ritenuto dovuto per la fase di merito in euro 1.212,00, da detrarre di quanto già liquidato.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso limitatamente al capo sulle spese e lo ha accolto nel merito. Ha affermato che, nelle controversie previdenziali, il valore della causa ai fini della liquidazione dei compensi va determinato secondo il criterio dell’art. 13, comma 2, c.p.c. per le rendite temporanee o vitalizie, cumulatingo fino a dieci annualità. Applicando tale criterio al caso, ha individuato lo scaglione tra euro 26.000,00 e euro 52.000,00 e ha ritenuto che i compensi minimi per le fasi considerate ammontassero a euro 1.212,00, oltre rimborso forfettario del 15%. Ha quindi cassato il decreto nella sola parte relativa alle spese e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rideterminando le spese di merito in euro 1.212,00, da cui detrarre quanto già liquidato, oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione al procuratore antistatario. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate e non è stato posto a carico della ricorrente l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il decreto di omologa emesso nel procedimento di accertamento tecnico preventivo previdenziale è impugnabile in cassazione solo per il capo relativo alle spese; la difformità rispetto alle conclusioni del consulente, in assenza di contestazione, è mero errore materiale emendabile con correzione.
Norma richiamata come base della prestazione previdenziale per cui era stato accertato il requisito sanitario.
d.m. n. 55/2014, tabelle nn. 9 e 2
Rilevano ai fini della liquidazione dei compensi professionali; la liquidazione non può scendere sotto i minimi applicabili senza adeguata motivazione.
Norma richiamata dalla ricorrente a sostegno della censura sulla liquidazione delle spese.
art. 4, comma 1, d.m. n. 585/1994
Norma richiamata dalla ricorrente in relazione ai criteri di liquidazione delle spese.
l. n. 1051/1957
Norma richiamata dalla ricorrente in relazione alla disciplina delle spese.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
Deduzione dei vizi di violazione di legge e di motivazione a fondamento del ricorso.
Per le controversie relative a prestazioni previdenziali il valore della causa si determina come per le rendite temporanee o vitalizie, cumulando fino a dieci annualità domandate.
Per la fase istruttoria/trattazione la riduzione va intesa come abbattimento fino al 70% del parametro medio, e non come riduzione diversa o inferiore non motivata.
Massime di principio
- Nelle controversie previdenziali aventi ad oggetto prestazioni periodiche, il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese va determinato applicando il criterio delle rendite temporanee o vitalizie, con cumulo sino a dieci annualità della prestazione richiesta.
- Nel procedimento ex art. 445-bis c.p.c. il decreto di omologa è impugnabile in cassazione, quanto alla sola liquidazione delle spese, se il giudice liquida importi inferiori ai minimi applicabili senza specifica motivazione sulla mancata riconoscibilità di singole voci o fasi.
- Ai fini del d.m. n. 55/2014, la riduzione prevista per la fase istruttoria/trattazione deve essere letta come facoltà di ridurre l’importo fino al 70% del parametro medio, con necessità di rispettare i criteri tabellari e di motivare eventuali scostamenti.
- Quando la causa è decisa senza ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare il capo impugnato e decidere direttamente nel merito sulla liquidazione delle spese.
- La compensazione delle spese di legittimità può essere giustificata dalla modestissima differenza tra la somma originariamente liquidata e quella poi riconosciuta.
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