Cassazione Penale, Sentenza n. 17355/2023 del 26/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Torino che li aveva condannati per due condotte di intestazione fittizia e una truffa. In particolare si contestava a Giacomo Lafleur, in concorso con Maria Teresa Fiore, di avere fittiziamente intestato a quest'ultima la proprietà di una Fiat 500 Abarth per eludere disposizioni sulle misure di prevenzione; inoltre si contestava a Giacomo e Carlo Lafleur di avere, in concorso, fatto risultare quale fittizio proprietario Paolo Ferrero di una Fiat 500 X acquistata tramite un finanziamento ottenuto fraudolentemente (e poi ceduta a Carlo a prezzo inferiore). In cassazione il difensore deduceva violazione di legge (art. 512-bis c.p.) e vizio di motivazione: sosteneva che i pagamenti tracciabili (assegni, bancomat, pagamento della polizza) contrasterebbero con l'ipotesi di intestazione fittizia nella prima vicenda; quanto alla seconda, che la mera presenza congiunta al concessionario non prova l'intenzione di intestare fittiziamente l'auto a Ferrero e che Carlo non avrebbe avuto alcun ruolo nella trattativa né versato acconti.
La decisione
La Corte di Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso nella parte relativa all'intestazione fittizia della Fiat 500 Abarth a Maria Teresa Fiore, ritenendo che la censura chiedeva una rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, attività non consentita al giudice di legittimità; la motivazione dei giudici di merito (disponibilità del veicolo, pagamenti effettuati da Giacomo, cellulare indicato nell'ordine) è stata ritenuta logicamente coerente e aderente alle emergenze probatorie. Quanto alla seconda contestazione (intestazione fittizia collegata all'acquisto tramite finanziamento fraudolento e successive cessioni), la Cassazione riteneva fondato il ricorso e annullava la sentenza limitatamente al capo c), rinviando per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino affinché i giudici di merito riconsiderino l'inquadramento giuridico: dovranno verificare se Giacomo Lafleur e Paolo Ferrero abbiano posto in essere autoriciclaggio (reimmissione nel circuito legale del bene provento della truffa) e se Carlo Lafleur abbia posto in essere riciclaggio, non avendo partecipato alla truffa originaria. La sentenza è stata dichiarata irrevocabile per i restanti reati; in sintesi: annullamento con rinvio limitato al capo c), resto del ricorso inammissibile e condanne confermate.
Norme richiamate
La norma è richiamata in relazione al reato di intestazione fittizia; la Corte ha valutato la qualificazione della condotta in base agli elementi probatori, ma ha chiarito che la censura in cassazione non può limitarsi alla rivalutazione del plauso probatorio
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965)
Riafferma il principio che la Corte di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione di merito delle prove; il controllo è limitato alla verifica della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova; eventuali travisamenti devono essere dedotti con specificità e rispettando il principio di autosufficienza
Massime di principio
- La Cassazione non è sede per rivedere il merito probatorio: le doglianze devono mirare a errori di diritto o a vizi logici/contraddizioni nella motivazione, non alla semplice richiesta di rivalutare le prove
- In casi di intestazione fittizia, elementi indiziari rilevanti sono la mancanza di disponibilità del bene da parte del formale intestatario, la provenienza e la tracciabilità dei pagamenti, la documentazione di ordine/contratto e la corrispondenza degli elementi (es. recapiti) con il reale dominus
- Quando beni acquistati con proventi illeciti vengono ceduti in serie, i giudici devono valutare se le operazioni avevano la funzione di 'monetizzare' i proventi (possibile autoriciclaggio da parte degli autori della frode) oppure se configurano riciclaggio da parte di terzi estranei al reato originario
- Chi impugna deve indicare con precisione e fornire elementi per dimostrare il travisamento delle fonti o l'incoerenza logica della motivazione, altrimenti la censura sarà dichiarata inammissibile
- In presenza di transazioni atipiche (prezzi sensibilmente discordanti, passaggi a titolo sospetto) i giudici devono indagare la funzione economica delle operazioni e la partecipazione alle condotte illecite per qualificare correttamente i reati (truffa, intestazione fittizia, riciclaggio/autoriciclaggio)
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